Se un dirigente scolastico, per esigenze particolari dovute alla complessità dell’organizzazione strutturale della propria scuola, come ad esempio quella di dovere gestire anche 4 plessi o anche di più, avesse bisogno di più collaboratori oltre i due “canonici” collaboratori previsti dall’art. 34 del CCNL scuola 2006-2009, potrebbe legittimamente individuare, senza contravvenire alle norme contrattuali, un terzo o un anche un quarto collaboratore?
La risposta è affermativa.
Ma al riguardo bisogna fare delle precisazioni volte a differenziare l’individuazione dei primi due collaboratori, dall’individuazione degli altri possibili collaboratori.
Un ulteriore precisazione va anche fatta sulla retribuzione degli eventuali altri collaboratori che eccedono i due previsti dall’art 34 del CCNL.
Infatti l’art. 34 prevede che il dirigente scolastico possa avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Ma c’è anche scritto che solo due collaborazioni di personale docente, possono essere retribuite con il fondo d’istituto, in sede di contrattazione integrativa. Inoltre nell’ art. 88 del CCNL è evidenziato che i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, sono riferibili a sole due unità. Quindi non ci può essere spazio per un terzo collaboratore?
Poiché il contratto collettivo della scuola non si esaurisce nel comma 1 dell’art. 34 o nel punto f dell’art. 88, con buona pace di chi asserisce il contrario, è possibile trovare in una sua lettura attenta e in una sua applicazione corretta, la possibilità da parte del dirigente scolastico di individuare altre figure di collaborazione necessarie al funzionamento della scuola. Ma questi altri collaboratori potranno avere, per i ruoli a loro affidati, come ad esempio la responsabilità e il coordinamento di un plesso, un’equa retribuzione? Anche in questo caso la risposta è affermativa.
Un’attività di collaborazione di un docente, oltre i due collaboratori in “senso stretto”, è possibile retribuirla nel caso in cui sia stata deliberata dal collegio docenti, ed assunta, dal consiglio d’istituto, nel POF ai sensi dell’ art. 88 comma 2 lettera k del CCNL.
In questo caso, non potrà essere il dirigente scolastico a decidere unilateralmente “l’attività o il destinatario”, perché le “attività” che sono evidentemente necessarie al funzionamento della scuola, come ad esempio il coordinatore di plesso, devono essere discusse e stabilite in collegio e poi inserite nel Pof. Poi spetta al DS individuare il destinatario di tale attività ed assegnare l’incarico, facendo attenzione a rispettare i criteri stabiliti in sede di contrattazione.
Per quanto riguarda l’aspetto del compenso di questa collaborazione è in sede di contratto integrativo che le parti stabiliranno il compenso per ciascuna di queste possibili attività. A volte questo allargamento “legittimo” a più di due collaborazioni non è gradito ai primi due collaboratori, che vorrebbero l’esclusiva delle deleghe e del compenso del fondo d’istituto, che diminuisce se a collaborare sono in più di due persone. Tuttavia poiché il contratto prevede in particolari situazioni, come abbiamo ampiamente spiegato, l’individuazione da parte del DS di più delle due canoniche figure di collaborazione, bisogna accettare il lavoro di squadra e mettere da parte gli interessi personali e gli egoismi di potere.
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