A seguito di un quesito postoci da una nostra lettrice, con il quale ci ha chiesto se fosse possibile prorogare l’assunzione in servizio dopo aver ricevuto una nomina, chiariamo cosa prevede la norma e la possibilità di prorogare l’assunzione in servizio.
L’art. 2 comma 8 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020 afferma che “Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell’assunzione in servizio fino al seguente termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.”
Quindi la nomina decorre dalla data d’inizio dell’anno scolastico e l’assunzione in servizio presso la scuola assegnata, di norma non oltre le 24 successive.
Nell’assunzione di servizio il legislatore inoltre, ha pensato che, per dei motivi ben precisi e circostanziati è possibile prorogare l’assunzione in servizio.
L’art. 436 del decreto legislativo 297 del 1994 al comma 4, in merito all’accettazione della nomina e all’eventuale decadenza, afferma che “decade dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito”.
La faq n° 25 del MIUR emanata a seguito del piano assunzionale previsto dalla legge 107 del 2015 nella quale un docente poneva la seguente domanda:
“Sono destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato, ma ho un impedimento ad accettarla immediatamente, pur potendolo invece fare in un momento successivo. Posso chiedere al Ministero di posporre la presa di servizio?”
Alla richiesta il Ministero rispondeva:
“Chiunque abbia un impedimento a prendere servizio nel momento indicato dall’Amministrazione, potrà presentare, tempestivamente, una specifica istanza indirizzata all’Ufficio scolastico Regionale in cui sono descritte le motivazioni per cui è necessario posporre la presa di servizio medesima (ad esempio chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie). L’Ufficio scolastico Regionale ha il compito di valutare l’accoglibilità della richiesta, tenuto conto delle esigenze manifestate, del tempo richiesto e del momento in cui è stata effettuata la proposta di assunzione, al fine di salvaguardare le necessità manifestate”.
Per le supplenze conferite dal dirigente scolastico, fermo restante la procedura per la convocazione di ogni tipologia di supplenza che vada trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.
Il dirigente scolastico, dopo aver individuato il destinatario della supplenza, con riferimento all’ordine di graduatoria e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente in relazione a eventuale richiesta di proroga avvallata da debita motivazione.
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