La questione è oggetto di diverse interpretazioni (non sempre corrette), per cui è opportuno fare chiarezza.
Molti ritengono che la registrazione di una conversazione sia illegale perché va a violare le regole della privacy.
Tuttavia, si tratta di un’interpretazione alquanto superficiale, smentita da una recente sentenza della Cassazione (Cass. pen., sez. III, n. 10079/2024).
La libertà di comunicazione, tra tutela della privacy e necessità di prevenire reati
Sul punto, si era già espressa la Cassazione penale (S.U., 02.01.2020), che ha ricordato che sulla questione gravitano due distinti interessi
- da un lato, “quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni” (art. 15 Cost.); –
- dall’altro, “quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati” (art. 112 Cost.)
Infatti accanto all’esigenza di tutelare la libertà e segretezza delle comunicazioni, compare anche l’esigenza di prevenire e reprimere i reati, quale espressione di un interesse collettivo, parimenti tutelato dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 112 Cost., che sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale.
La conversazione tra presenti
In questo quadro, va distinto il caso delle “captazioni occulte” (che vengono attivate da soggetti “estranei alla conversazione”) vale a dire quelle che chiamiamo “intercettazioni, dalla “fonoregistrazione” di un colloquio tra presenti.
La registrazione di un colloquio (anche se operata clandestinamente da uno dei partecipanti) non va confusa con l’intercettazione, in quanto rappresenta la “memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini della prova nel processo”.
Posso dunque registrare una conversazione a scuola?
Certamente sì, se tale registrazione può essere utilizzata per tutelare un mio diritto.
Potrebbe trattarsi di aggressioni verbali, offese o addirittura minacce da parte di un genitore.
Questa regola vale anche qualora le minacce provenissero da un collega e persino dal Dirigente Scolastico.
Il codice penale
Si ricorda che il codice penale punisce la minaccia ad un pubblico ufficiale (tale infatti va considerato il docente nell’esercizio delle sue funzioni- art. 336 c.p.), la minaccia generica (art. 612 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), mentre l’ingiuria (art. 594 c.p.), sebbene depenalizzata dal D. Lgs. n. 7/2016, può dar luogo comunque a sanzioni civili.
Pertanto, il docente ha il pieno diritto di documentare quanto avviene in sua presenza, al fine di difendere e tutelare i propri diritti, anche ricorrendo alla registrazione.