La Corte ricorda nella sentenza, scrive Il Sole 24 Ore, che l’art. 171-ter della legge 633/1941 individua l’ambito di liceità della riproduzione mediante fotocopiatura per uso personale di testi, con il limite quantitativo fissato al 15% dell’intero volume, con corresponsione di un compenso forfettario all’autore. La pena in questo caso è una sanzione amministrativa.
Nel caso invece di riproduzione che superi il limite del 15% del testo per uso non personale e per trarne profitto, scatta la sanzione penale, che punisce appunto chi riproduce testi in maniera non occasionale e mette a disposizione di terzi il materiale fotocopiato o stampato. E il reato si configura per ogni libro per il quale venga superato il limite del 15%.
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