Lo scrive la Flc-Cgil che riporta pure le motivazioni dei giudici. Loro infatti evidenziano che va tutelato a priori il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il reato di pericolo a carico del datore può configurarsi anche con la mera installazione non autorizzata dell’impianto di videoripresa sebbene la telecamera rimanga spenta.
Inoltre una norma del contratto di lavoro censura la condotta “criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati o autorizzata formalmente dall’Ispettorato del lavoro così come declinato dalla stessa Cassazione con sentenza n. 22611 del 17 aprile 2012.
Se dunque qualche preside avesse in mente di installare telecamere per controllare l’operato del personale, può ben levarci mano, anche per non passare da “criminale”.