Categorie: Politica scolastica

E se il docente assegnato su organico potenziato si ammalasse?

Sono in arrivo per i primi di dicembre 2015 ben 55 mila posti da destinare alle scuole come organico potenziato.

Per essere precisi i posti dell’organico potenziato sarebbero dovuti essere complessivamente 55.258 come disposto dalla tabella 1 allegata alla legge 107/2015, ma a quanto è dato sapere i posti richiesti dalle scuole sono 54904.
La parte più consistente dell’ organico potenziato andrà alle scuole secondarie di secondo grado con oltre 23 mila posti, poi poco più di 18 mila alla scuola primaria e poco più di 7 mila alle scuole secondarie di primo grado. Completa il piano di assegnazione di posti un contingente di 6 mila e 500 docenti di sostegno.
Quindi per dicembre 2015 arriveranno nelle nostre scuole quasi 55 mila docenti, una media di 6 o 7 docenti per scuola.
Ci saranno le scuole che potranno contare anche 8 docenti in organico potenziato e quelle a cui ne toccheranno solo 3, infatti il numero massimo di posti per scuola è 8 e quello minimo è 3. Ma una domanda a cui ci piacerebbe avere risposta è: “se il docente assunto in organico potenziato si dovesse ammalare o dovesse prendere un periodo di congedo, sarà possibile sostituirlo?”.

Questa è una domanda che potrebbe avere una risposta negativa, infatti pare, per quanto è scritto nella legge 107/2015, che i docenti assegnati in organico potenziato non potranno essere sostituiti con un supplente. Se leggiamo attentamente il comma 95 dell’art.1 della legge 107/2015, troviamo scritto quanto segue: “A decorrere  dall’anno scolastico 2015/2016, i posti  per  il potenziamento non possono essere coperti con  personale  titolare  di contratti di supplenza breve e saltuaria”.
Per queste righe scritte nel comma 95, sembrerebbe che il dirigente scolastico non possa ricoprire questi posti, qualora il docente titolare si dovesse ammalare, con una supplenza breve e saltuaria individuando il supplente dalle graduatorie d’Istituto.
Per cui nei posti in organico potenziato non sarà possibile chiamare il supplente, cosa che invece sarà possibile fare per i posti in organico di diritto. Quindi se il docente dell’organico potenziato si dovesse ammalare, metterà la scuola doppiamente in difficoltà. Infatti essendo assente non potrà fare le supplenze ai sensi del comma 85 della legge 107 e allo stesso tempo non potrà essere sostituito da un supplente.
Ci piacerebbe sapere dal Miur se questa interpretazione delle legge che stiamo dando è corretta o se invece sarà possibile, per i dirigenti scolastici, chiamare il supplente del docente in organico potenziato. Attendiamo una bella FaQ del Miur su quello che potrebbe essere un problema imprevisto.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Scuola occupate, al liceo Virgilio 60mila euro di danni: questo è vandalismo, ma per gli studenti (difesi dai genitori) era già tutto rotto

È consistente la lista dei danni arrecati al liceo romano Virgilio a seguito dell'occupazione studentesca…

18/12/2024

Manovra: arrivano 2.000 i posti aggiuntivi per gli insegnanti di sostegno

"Prosegue il nostro impegno a favore degli studenti con disabilità. Abbiamo ottenuto in Manovra altri 134…

18/12/2024

Il docente caduto dal balcone di una villa storica in gita con la classe è morto dopo giorni di agonia: aveva 43 anni

E’ morto all'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara) l'insegnante di 43 anni che il 9 dicembre…

18/12/2024

Filiera tecnologico-professionale: al via la sperimentazione

Il 18 dicembre, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato presentato il Piano…

18/12/2024

Liceo occupato, genitori difendono studenti: “Chiedono che la scuola non sia ridotta mercificio di voti e valutazioni”

Si parla ancora di occupazioni, in particolare di quella che ha avuto luogo in un…

18/12/2024

Tony Effe, concerto Roma annullato. Edoardo Prati: “Indignati per parolaccette? L’arte non deve essere un esempio”

Non si placa la polemica circa l'annullamento dell'invito, da parte del Comune di Roma, al…

18/12/2024