A partire da lunedì 11 giugno e fino a sabato 16 giugno 2018, tantissime scuole italiane saranno impegnate nelle operazioni degli scrutini finali degli studenti.
NORMATIVA SULLA FIGURA DI PRESIDENTE DELLO SCRUTINIO FINALE
Lo scrutinio di una classe è una attività collegiale che deve vedere presenti tutti i componenti del Consiglio di classe. In buona sostanza è importante sapere che il Consiglio di classe in cui si scrutinano i voti degli studenti, deve risultare un organo collegiale perfetto, ovvero dove il numero dei suoi componenti deve essere totalmente presente. Lo scrutinio deve essere presieduto dal DS o da un docente del Consiglio di classe delegato dallo stesso DS.
La norma di legge che legittima la delega fatta dal Ds ad un docente della classe a presiedere uno scrutinio è scritta nell’ art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 297/94, in tale articolo è scritto: “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato: si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione”.
È bene precisare che la presidenza di un Consiglio di classe può essere affidata, con delega scritta da parte del dirigente scolastico, solamente ad un docente che sia membro dello stesso Consiglio, e quindi non può essere delegato a ricoprire questo ruolo uno dei collaboratori del DS, almeno che non sia docente della classe in cui si svolgono gli stessi scrutini. È utile sapere che tale delega non può essere rifiutata dal docente delegato, che, salvo impedimenti oggettivi, deve obbligatoriamente svolgere la funzione di Presidente del Consiglio di classe.
NORMATIVA SULLA FIGURA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
la figura del segretario verbalizzante del consiglio di classe è prevista dalla legge 297 del 1994. Infatti l’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994 prevede che le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Il docente individuato alla verbalizzazione non può, salvo oggettivi impedimenti, rifiutarsi all’espletamento di tale ordine di servizio. Per la regolarità della seduta del consiglio di classe, la figura del Presidente e quella del Segretario sono obbligatorie e, in ogni caso, devono essere sempre distinte.
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