La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9691/2024, ha messo la parola fine all’annoso contenzioso relativo all’equipollenza del diploma sperimentale linguistico col diploma magistrale.
Fino all’anno scolastico 2001/2002 (anno in cui entra in vigore a regime la riforma degli istituti magistrali, che passano da un corso di studi di quattro anni a uno di cinque), il diploma di maturità magistrale era da considerarsi abilitante all’insegnamento nella scuola primaria (art. 197 D. Lgs. n. 297/1994: “il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale abilita all’insegnamento nella scuola elementare”).
In quegli anni, gli istituti magistrali si stavano rinnovando e – tra le tante innovazioni- particolarmente rilevante appare l’attivazione di corsi di sperimentazione linguistica che venivano impartiti all’interno degli istituti magistrali, da parte dei docenti regolarmente inseriti in organico di tali istituti.
Ovviamente, come in ogni sperimentazione, il monte ore delle rispettive discipline dei corsi sperimentali non coincideva al 100% con quello dei corsi tradizionali.
Non si può dimenticare che – nel periodo che ha preceduto l’attivazione della sperimentazione- nelle scuole elementari non si insegnavano le lingue straniere, creando un notevole dislivello tra la scuola italiana e le scuole degli altri paesi europei.
Secondo tutti gli studi pedagogici e didattici, l’apprendimento delle lingue straniere dovrebbe iniziare già in tenera età, quando le menti sono più elastiche e recettive.
In questo quadro va letta la previsione di un percorso di studi all’interno dell’istituto magistrale per il potenziamento delle competenze linguistiche dei futuri maestri, in vista dell’attuazione dell’(allora) imminente riforma della scuola elementare, con l’inserimento della lingua straniera.
Il corso sperimentale era molto più impegnativo del corso tradizionale, prevedendo un percorso di 5 anni di studi (in luogo dei 4 di quello tradizionale) con un monte ore annuale di 35 in luogo delle 30/32 del corso tradizionale.
Il Consiglio di Stato (parere della Sezione II consultiva del n.2366/2014 del 14.7.2014, reso nell’Adunanza di Sezione del 7 maggio 2014) affermava l’equiparazione tra il diploma magistrale e quello di maturità linguistica al termine di corso quinquennale.
Del resto, già in precedenza, lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 2172/2002) aveva ritenuto valido il titolo “maturità linguistica” per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria, precisando che “il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’ istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria”.
Incurante dell’interpretazione della giurisprudenza amministrativa, il Ministero ha continuato per almeno un decennio a discriminare i diplomati linguistici dell’Istituto magistrale.
Non bisogna dimenticare che, all’epoca dell’iscrizione ai corsi sperimentali linguistici dell’istituto magistrale, gli studenti erano convinti di conseguire un diploma magistrale con una “specializzazione linguistica” e non certo un titolo che non avrebbe loro consentito di insegnare.
Anche perché si trattava di corsi attivati nello stesso istituto magistrale, e il Ministero- nell’autorizzare la sperimentazione- non aveva mai precisato che il titolo conseguito non era valido ai fini dell’insegnamento.
In ogni caso- come poi autorevolmente riconosciuto dal Consiglio di Stato- gli studenti del corso sperimentale linguistico conseguivano il diploma solo dopo cinque anni di studi (in luogo dei quattro dei corsi tradizionali) e ogni anno erano impegnati per tre/cinque ore in più a settimana rispetto ai colleghi che frequentavano il corso tradizionale.
La pronuncia in esame dovrebbe perciò aver messo la parola fine all’annosa vicenda,
La Corte, condividendo l’approdo della giurisprudenza amministrativa, ha infatti osservato che “l’equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità magistrale conseguito nell’indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, si configura conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, essendo l’insegnamento della lingua straniera ricompreso negli ordinari programmi didattici”.
Alla luce della decisione della Cassazione, è da ritenersi che tutti coloro che siano in possesso di diploma di maturità linguistica, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale entro l’a.s. 2001/2002, hanno diritto di partecipare alle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della scuola primaria e ad essere inseriti nelle corrispondenti graduatorie per l’assegnazione delle supplenze .
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