Si tratta di una norma volta a tutelare gli ammalati, garantendo loro, l’assistenza a familiari più stretti e favorendo, in altri casi, il bisogno di cure particolari e continuative. Quello che viene messo in discussione da molti insegnanti è il meccanismo applicativo di questa legge in fase di mobilità o di costituzione delle graduatorie d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Infatti come è noto, i contratti sulla mobilità degli insegnanti e del personale scolastico in genere, prevedono un sistema di precedenze che tutelano alcune categorie protette a sfavore degli altri docenti o degli ata. Nello specifico parliamo dell’art.7 del CCNI sulla mobilità per l’anno scolastico 2014-2015 del 26 febbraio 2014, che dispone il sistema delle precedenze comuni e l’esclusione dalle graduatorie interne d’Istituto. Queste precedenze consentono di ottenere trasferimento o di mantenere il posto nel proprio istituto a discapito di altri docenti o di altro personale più titolato e con un maggiore punteggio nelle graduatorie.
Il precedere chi ha più punti in graduatoria, vanificando l’aspirazione di trasferimento o quella di non perdere il posto di titolarità, da parte di coloro che sarebbero meglio graduati rispetto a chi fruisce del beneficio di precedenza, è percepita da tantissimi insegnanti e dal personale amministrativo , tecnico ed ausiliario, come una vera e propria ingiustizia. Esistono casi in cui , a causa delle precedenze disposte nel suddetto art.7, capita dovere aspettare anche 10 anni prima di ottenere il trasferimento nel comune di ricongiungimento.
Esistono anche casi in cui, intere graduatorie d’Istituto riferite ad una data classe di concorso hanno inseriti 10 insegnanti tutti esclusi dalla graduatoria ai sensi dell’art.7 del CCNI sulla mobilità. In buona sostanza una norma giusta e di alto senso civico, proprio per il fatto che è applicata a discapito di altri lavoratori, diventa una norma odiosa che alimenta sospetti e genera dissapori. Come risolvere il problema delle precedenze, in modo tale da non pregiudicare il diritto al beneficio della legge 104/92 ma allo stesso tempo non fare scavalcare in graduatoria i lavoratori che non godono di alcun beneficio di legge?
La risposta è semplice bisognerebbe trasformare il sistema delle precedenze in sistema delle eccedenze. In buona sostanza per chi ha diritto al beneficio della legge 104/92 in un dato comune o in caso di mancanza di istituzioni scolastiche in comune viciniore, bisognerebbe eccedere con l’organico funzionalmente all’esigenze contingenti. In questo modo verrebbe garantito il diritto al beneficio di legge, non verrebbe preclusa la legittima aspirazione degli altri lavoratori, insegnanti o ata, ad ottenere il trasferimento o a mantenere la titolarità e le scuole potrebbero fruire di qualche aumento di organico tanto gradito e di enorme utilità. Siamo curiosi di sapere se i nostri lettori gradiscono la proposta del passaggio dalle precedenze alle eccedenze per chi fruisce della legge 104/92.
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