L’art. 16 del CCNL Comparto scuola 2006-2009 e l’art. 19 dello stesso regolamentano, rispettivamente, la concessione dei permessi brevi ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed al personale con contratto a tempo determinato. A tal proposito il CCNL prevede:
1) Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2) I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3) Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4) Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5) Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio”.
A tal proposito in rete si possono leggere alcune prassi usate di consuetudine nelle scuole:
1. la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio;
2. il permesso breve può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio,per particolari esigenze personali;
3. il permesso breve non può superare la metà dell’orario giornaliero e comunque la durata di due ore;
4. i permessi si riferiscono ad unità oraria, e non possono superare le 18 ore nell’arco dell’anno scolastico;
5. il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, entro due mesi lavorativi successivi alla data di fruizione del permesso, dando possibilmente priorità, alle supplenze o allo svolgimento diinterventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove avrebbe dovutoprestare servizio;
6. nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l’amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
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