Nel mese di luglio i docenti che non hanno avuto il trasferimento nella provincia di ricongiungimento ai familiari, potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2018/2019.
ECCO CHI POTRA’ PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità annuale 2017/2018 che con molta probabilità verrà prorogato anche per il 2018/2019, vengono determinati i casi per i quali è prevista la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per il personale docente. Quattro sono i motivi per richiedere l’assegnazione provvisoria: 1) il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; 2) il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; 3) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; 4) il ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) o 2). Per quest’ultima ipotesi la convivenza con il genitore sembrerebbe confermata dal Miur che non ha, per adesso, nessuna intenzione di recedere da questa volontà. A tal proposito i sindacati hanno chiesto un incontro politico con il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.
Bisogna specificare che potranno presentare istanza di assegnazione provvisoria, i docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta; i docenti che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento; i docenti che hanno ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del Ccni dell’11 aprile 2017; i docenti beneficiari delle precedenze previste dell’articolo 13 del CCNI dell’ 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi. L’assegnazione provvisoria interprovinciale potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Per l’assegnazione provvisoria non si calcola il punteggio dell’anzianità del servizio e nemmeno quella dei titoli culturali, ma si calcola il punteggio solamente delle esigenze di famiglia.
Per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori ai figli spettano 6 punti. Bisogna specificare che nel caso di ricongiungimento al genitore “convivente” che non abbia più di 65 anni, non spetta alcun punteggio.
Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 4 punti, mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 3 punti.
Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.
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