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Ecco cosa cambia nella Legge di Stabilità

Si inizia con la lotta alla povertà, per la quale sono stati stanziati 380 milioni di euro, che andranno in maniera prioritaria non più a «nuclei familiari con figli minori» ma più specificatamente «in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili».

Si terrà conto della presenza in famiglia di donne in stato di gravidanza.

Anche nel Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile sparisce il riferimento prioritario a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario.

Per quanto riguarda il Fondo per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di legami familiari, si sposterà presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (non più presso il Ministero dell’economia e delle Finanze)  e avrà come previsto una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 e sarà destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari. Sparisce quindi il riferimento alle condizioni di indigenza.

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Si passa poi al Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, a cui fanno riferimento i commi 218-bis 218-ter che istituiscono, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il fondo è istituito per dare attuazione alla legge n.134/2015, già accusata di essere una legge-cornice vaga, proprio perché senza alcun finanziamento. I criteri e le modalità di accesso al Fondo sono demandati ad un decreto del Ministro della salute da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle legge di stabilità 2016. I 5 milioni vengono dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che è ridotto di conseguenza.

Si aggiunge anche il comma 220-bis che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento di progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave, come fra l’altro previsto dalla legge 162/1998 Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave. Anche qui i soldi vengono dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Via il vincolo per la sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da SLA, ora una quota del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per il 2017 e fino a 4 milioni di euro per il 2018 sono destinate per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare. La selezione delle sperimentazioni da finanziare avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, coordinata dall’AIFA e dall’Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni. Di conseguenza il Fondo sanitario nazionale viene incrementato nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2017 e di 2 milioni di euro per l’anno 2018.

Viene istituito un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per il 2017 e di 500.000 euro per il 2017. Il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge può richiedere al Tribunale di residenza l’anticipazione di una somma fino all’entità dell’assegno medesimo.

Slitta l’entrata in vigore dello school bonus. Viene aumentato il rifinanziamento disposto a decorrere dal 2016 dello stanziamento previsto per le scuole paritarie, portandolo, pertanto da 225 a 228 milioni di euro.

Il comma 156-bis estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici il beneficio la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

Pasquale Almirante

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