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Ecco cosa fare se il DS sbaglia nell’assegnare il docente alla cattedra

In questo periodo i Ds, organico dell’autonomia alla mano e organico di fatto in dirittura d’arrivo, stanno pensando come assegnare i docenti ai posti e alle classi.

A tale proposito ci vengono segnalati più casi di dirigenti scolastici che andrebbero a destinare posti interni di potenziamento ai nuovi docenti incaricati triennalmente con la chiamata diretta e manderebbero su cattedra orario esterna ex novo i docenti titolari da anni nella scuola, sostenendo che la legge 107 dà loro questo potere.

Ma le cose stanno veramente così? Qualcuno ritiene, attribuendo in tal modo al Ds più poteri rispetto a quelli che la legge prevede, che toccando al dirigente scolastico il compito di assegnare i docenti alle classi e ai posti, sia una sua prerogativa quella di scegliere chi debba ricoprire la cattedra oraria esterna, anche su comuni differenti. Questa ipotesi è completamente strampalata; infatti il dirigente scolastico non può in alcun modo decidere, anche se la cattedra orario esterna fosse strutturata all’interno dello stesso comune, chi dovrà ricoprire tale posto in organico.

 

Allora cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. I docenti titolari da anni nella scuola, qualora ce ne fossero le condizioni di organico dell’autonomia o anche di fatto, hanno tutto il diritto a restare interamente nella loro scuola di titolarità. Per quanto riguarda l’assegnazione delle cattedre orario esterne, la legge 107/2015 non modifica per nulla il contratto di mobilità firmato il giorno 8 aprile 2016. In tale contratto è specificato, all’art.12 comma 18, che qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 22, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 22, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.

 

Quindi appare ovvio che, se non ci fossero docenti che volontariamente chiedessero di andare sulla cattedra orario esterna, il Ds sarebbe obbligato a redigere una graduatoria interna d’Istituto mettendo in coda gli ultimi docenti arrivati con la mobilità 2016/2017. Sarebbero questi ultimi a finire nella cattedra orario esterna ex novo.

 

Quindi se capita una situazione del genere è consigliabile ricorrere al giudice del lavoro per la violazione, da parte del Ds, dell’art.12 comma 18 del CCNI della mobilità 2016/2017. La soccombenza dell’Amministrazione davanti al giudice del lavoro, in tal caso, potrebbe pesare pesantemente sulla prossima valutazione del dirigente scolastico.

Lucio Ficara

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