Categorie: Graduatorie

Ecco il decreto per aggiornamento delle graduatorie d’istituto

Con il decreto n.353 del 22 maggio 2014, il Ministero dell’Istruzione ha reso noto i termini per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto valevoli per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

Le nuove graduatorie sostituiranno quelle utilizzate nell’ultimo triennio e serviranno per l’attribuzione delle supplenze conferite direttamente dai dirigenti scolastici a capo delle oltre 8.400 scuole pubbliche italiane.

 

CHI PUÓ PRESENTARE LA DOMANDA

a) Prima fascia: aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 4, del Regolamento; 
b) Seconda fascia: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazioie per l’insegnamento secondario (Ssis); 
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi Cobaslid; 
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1, 1/bis, 16 e 16/ter, del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, n. 249 del 2010; 
4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di I1 livello presso i conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137; 
5) diploma quadriennale di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che dell’ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A;

6) laurea in Scienze della formazione primaria, in quanto ha valore abilitante ed è valida, quindi, per l’accesso alle graduatone della scuola dell’infanzia e/o della scuola primaria;
7) diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale owero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 (a seguito del parere del Consiglio di Stato del 5 giugno 2013 n.d.r.). Il tiitolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché corrisponda al diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi;
8) idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciata da uno degli Stati dell’Unione Europea, riconosciuta con formale provvedimento ministeriale rilasciato ai sensi delle direttive comunitarie 2005136/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
9) idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in paesi extracomunitari da cittadini italiani o comunitari riconosciuta con formale provvedimento ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

c) Terza fascia: aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.
Per verificare la compatibilità dei titoli per l’accesso ai posti di insegnamento, suddivisi per ordine e grado, oltre che per classe di concorso, si rimanda all’art. 2 (Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto) del suddetto decreto ministeriale: per effettuare una verifica on line dei titoli di studio rispetto alle classi di concorso, il Miur ha messo a disposizione un motore di ricerca.

 

UNA NUOVA TABELLLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per quanto riguarda la II fascia delle graduatorie bisogna fare riferimento alla Tabella A. L’abilitazione dà diritto a 12 punti massimi: in caso di punteggio finale basso se ne possono prendere appena 4. Vengono poi assegnati dei “bonus” che variano in base al tipo di abilitazione: il punto che fa più discutere, perché a coloro che si sono abilitati attraverso il “Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori 42 punti”: di questi, “12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero Programmato”.

Per l’abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori 60 punti: “48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato)”.

Per l’abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori 66 punti: “di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato”.

Sempre per l’abilitazione all’insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione di durata quadriennale sono attribuiti ulteriori 72 punti: “di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero Programmato”.

Per coloro che conseguiranno l’abilitazione attraverso i PAS e per tutte le rimanenti “abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento” il bonus aggiuntivo sarà solo di 6 punti. Una differenza notevole, che i sindacati hanno deciso di impugnare prima ancora che venisse ufficializzata la nuova tabella di valutazione.

Il rinnovo/inserimento in III fascia verrà regolato attraverso la Tabella B: l’unica novità in questo ambito riguarda i titoli culturali, per i quali sarà possibile chiedere la valutazione delle certificazioni informatiche e digitali, oltre che delle certificazioni linguistiche, dei corsi di perfezionamento Clil di 1500 ore e 60 Cfu. 

 

A CHI E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

I candidati interessati, il Miur ha stimato circa mezzo milione di precari, possono produrre domanda di accesso ad un “massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici”.
Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e la scelta delle istituzioni scolastiche devono essere presentate, utilizzando gli appositi modelli A/1, A/2, A/2bis allegati al decreto, entro il termine del 23 giugno 2014: tutti i titoli valutabil, ha specificato il Miur, dovranno essere posseduti entro la medesima data.
Il modello o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo dovranno essere inviatii,
con unico plico, “ad una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell’aspirante”. Come ormai accade da diversi rinnovi delle graduatorie d’istituto, l’istituzione scolastica a cui viene inviata la domanda “deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel Modello B”.

Il plico contenente la domanda potrà essere inviato tramite raccomandata a.r. ovvero consegnati a mano presso l’istituzione scolastica prescelta. “In alternativa – precisa il dicastero di viale Trastevere – , il modello o i modelli di domanda possono essere trasmessi in formato digitale mediante Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’istituzione scolastica prescelta”.
I candidati all’inserimento/aggiornamento delle graduatorie aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici (ad esempio primaria e scuola secondaria di primo grado), dovranno scegliere come prima scuola, quandi quelle a cui indirizzare/inviare la domanda, un istituto “appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore”. Il Miur ha anche specificato che “gli aspiranti ad insegnamenti esclusivamente della scuola dell’infanzia o primaria possono considerare a tal fine, di pari grado, i circoli didattici e gli istituti comprensivi e, pertanto, possono indicare, per primi, anche circoli didattici”.

Per ulteriori delucidazioni su quali scuole possono essere destinatarie della domanda di aggiornamento, La Tecnica della Scuola ha realizzato un approfondimento.

Gli aspiranti docenti in possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno o in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali.

Il modello B dovrà tuttavia essere inviato “esclusivamente” on line tramite la piattaforma Istanze On Line (ecco come registrarsi): dovrà essere “indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i Modelli A/1, A/2 e A/2 bis”, mentre chi è interessato alll’inclusione in I fascia di istituto, quindi già inserito nelle graduatone ad esaurimento, potrà presentarlo “ad una qualsiasi istituzione scolastica della provincia prescelta, secondo le indicazioni riportate nella nota 1 al medesimo modello”.

 

NOVITA’ IMPORTANTE: ‘FINESTRA’ OGNI 6 MESI

Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione dopo il 23 giugno non dovranno aspettare tre anni. Il decreto prevede, nelle disposizioni finali, che “con successivi provvedimenti saranno disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l’inserimento in II fascia agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti docenti, all’atto del conseguimento dell’abilitazione, è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza”. La logica vuole che, quindi, entro la fine del 2014 costoro possano inserirsi nelle graduatorie. Una facoltà che, però, non soddisfa i sindacati: i rappresentanti dei lavoratori avevano infatti chiesto di far inserire con riserva i corsisti PAS. Poiché il loro percorso abilitante finirà a luglio, avrebbero fatto in tempo a sciogliere la riserva prima dell’assegnazione dei posti del prossimo anno scolastico. Mentre l’inserimento a dicembre precluderà loro questa possibilità.  

A sinistra, nel menù correlati, potete scaricare il decreto e gli allegati.

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Bando Graduatorie d’Istituto
Allegati al decreto

Andrea Carlino

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