Il problema era stato posto, in modo molto pertinente e con eccellente competenza normativa, dalla prof.ssa Mariangela Labate, che chiedeva tutela per la classe di concorso A051.
Infatti la prof.ssa Labate chiedeva, attraverso una petizione, l’assoluto rispetto della legge che vieta la formazione di più sezioni di liceo musicale ed in particolare di liceo sportivo nell’ambito della stessa provincia Cfr.D.P.R. n. 52 del 5/3/2013, c.5.
In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell’offerta formativa, e tenuto conto della valutazione effettuata dall’ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed evitando comunque che l’attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso.
Cfr. nota 6753 del 27 febbraio 2015: per l’anno scolastico 2015/2016 la sezione – codificata al sistema LI15- potrà essere attivata solo dalla prima classe, con la prosecuzione della seconda classe se già attivata nell’anno scolastico 2014/2015, ed esclusivamente per una sola sezione. Purtroppo così non è stato, infatti esistono in Italia diversi licei scientifici, che ogni anno, avviano anche 3 o 4 sezioni di liceo sportivo. I dirigenti scolastici di detti licei sostengono che la norma vincolante, di una sola sezione di liceo sportivo, vale solamente per i licei di nuova costituzione.
Ma è veramente così? A leggere la risposta, riferita alla petizione della prof.ssa Labate, da parte del direttore generale del Miur Dott.ssa Carmela Palumbo, sembrerebbe proprio di no.
Infatti la Dott.ssa Palumbo scrive: CM n.22 del 21/12/2015 prot. n. 14017- “Il d.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, recante il “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’a.s. 2016/2017, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica”.
Pare chiarissimo che le scuole che attivano più classi prime di liceo sportivo per l’anno scolastico 2016/2017, contravvengono alla CM n.22 del 21/12/2015 prot. n. 14017 e al DPR 5 marzo 2013 n.52. Come intendono giustificarsi gli USR e gli ATP che hanno consentito l’attivazione in una stessa scuola di 4 classi prime di liceo sportivo? Attendiamo una risposta che sia supportata normativamente.
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