Forse non tutti sanno che ai sensi dell’art. 18, comma 3.2, del D.lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per come modificato e integrato dalla della legge 215 del 2021, “Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione…”.
In soldoni, la competenza è dei comuni, nel primo ciclo d’istruzione (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado), e delle province o città metropolitane, nel secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado).
Tale valutazione, in molti casi (soprattutto quando si tratta di strutture vetuste), non può prescindere da un attento collaudo statico: l’osservazione fugace di questo o quel tecnico non è sufficiente a individuare le criticità strutturali.
AI dirigenti scolastici spetta il compito di richiedere formalmente (a mezzo posta elettronica certificata) al responsabile dell’unità organizzativa del comune/città metropolitana/provincia competente l’adozione di tutte le misure/iniziative di ordinaria e straordinaria manutenzione necessarie a garantire la sicurezza di alunni e personale scolastico.
Ma non finisce qui: i capi d’istituto devono anche vigilare circa l’assolvimento di questi doveri da parte dei responsabili delle unità organizzative competenti e sollecitare, in termini più perentori, una seconda volta in caso di mancato riscontro, inviando per conoscenza tale sollecito al Prefetto. E, infine, come spesso avviene, in caso di ulteriore mancato riscontro, i dirigenti scolastici devono notiziare la competente procura della Repubblica, soltanto così potranno liberarsi da ogni responsabilità.
Il crollo del Convitto di una scuola dell’Aquila, in occasione del terremoto del 2009, che portò alla condanna e alla conseguente reclusione del preside, ci dimostra che questi passaggi sono imprescindibili. Al dirigente scolastico, nel caso specifico, venne contestata l’inerzia, “a fronte di una situazione di evidente rischio per le condizioni in cui versava la palazzina…” e, oltre alla mancata evacuazione del convitto dopo la prima scossa di terremoto, gli venne contestato di aver omesso la valutazione “dell’enorme pericolo incombente sul vetusto palazzo…”. Per queste ragioni il responsabile dell’unità organizzativa dell’ente locale proprietario dell’edificio la fece franca.
Nella prima parte del mio post, volutamente, ho esplicitato le ragioni di diritto che dovrebbero essere poste alla base di qualsivoglia ragionamento in tema di sicurezza. Ma voglio chiudere questo scritto facendo delle considerazioni da genitore/cittadino rivolgendomi agli organi di indirizzo (sindaci, presidenti di province e città metropolitane, assessori), sui quali ricade la grande responsabilità politica e sociale in questo specifico ambito. Gli input agli organi di gestione (dirigenti delle unità organizzative), infatti, derivano dalla lungimiranza-visione-programmazione degli organi di indirizzo, che a loro volta sono la logica conseguenza dalla sensibilità e della competenza di sindaci, assessori, presidenti di province e città metropolitane.
Il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, alla missione 4, prevede ingenti risorse da destinare alla costruzione di nuovi edifici scolastici o alla ristrutturazione di quelli esistenti per adeguarli alle esigenze di sicurezza, di cui ho detto sopra, e per renderli idonei alle nuove esigenze educative, didattiche e pedagogiche, al fine di permettere a docenti e dirigenti di superare la didattica trasmissiva, introdurre il tempo pieno e, finalmente, aprire davvero la scuola al territorio.
Oggi, ai sindaci-presidenti-assessori, è stata tolta l’ultima delle giustificazioni: la mancanza di fondi. Chi è competente e capace si procura le risorse e li impiega nella giusta direzione.
Non è pensabile affrontare i problemi connessi alle deficienze strutturali delle scuole con un po’ di guaina isolante e qualche pennellata di vernice in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico. Non è così che si garantisce la sicurezza dei nostri figli e del personale della scuola! Non è così!
E al di là delle responsabilità penali, ricollegate a un’assurda e astrusa normativa che le fa ricadere soltanto sui dirigenti (scolastici e delle unità organizzative), è in un’altra direzione che vanno cercate le responsabilità morali!
Giuseppe Iaconis
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