In arrivo importanti novià in materia di responsabilità del Dirigente scolastico sulla sicurezza degli edifici scolastici.
La legge 17 dicembre 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili ha infatti apportato importanti modifiche al D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, ha introdotto l’art. 18, comma 3.2, che così recita:
“3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici”.
Il decreto interministeriale previsto è stato sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che nella seduta del 7 aprile ha espresso il proprio parere.
“La necessità di dipanare l’intreccio di ruoli e responsabilità tra dirigente scolastico ed Enti Locali – rileva il CSPI – nella gestione della sicurezza nelle scuole è da tempo sollecitata dai dirigenti scolastici, dal momento che la presenza di due soggetti responsabili, anziché rafforzare la tutela della sicurezza, ha determinato spesso disfunzionalità e incertezza nell’attribuzione delle competenze”.
L’introduzione del comma 3.2 all’art. 18 del decreto legislativo da parte della legge n. 215/2021 ha inteso precisare le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici e delle amministrazioni nella valutazione dei rischi, prevedendo da una parte che la valutazione dei rischi strutturali sia di competenza esclusiva dell’amministrazione, dall’altra rinviando ad un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ritiene perciò necessario che, nell’individuare modalità di valutazione dei rischi congiunte tra il dirigente scolastico e l’amministrazione, lo schema di decreto in esame circoscriva in modo inequivocabile gli ambiti di responsabilità di ciascuno e i compiti attribuiti al dirigente scolastico, anche tenuto conto dell’obbligo per quest’ultimo di esercitare una diretta vigilanza sugli adempimenti posti in capo all’ente competente.
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