L’edilizia scolastica entra nel Dl 22/2020 con l’articolo 7-ter che introduce misure urgenti per velocizzare gli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica con cui viene affidato ai sindaci e ai presidenti di provincia i poteri che il Dl “sblocca cantieri” ha attribuito ai commissari.
Deroghe al codice contratti
In pratica l’articolo 7 introduce una serie di deroghe al Codice dei contratti, applicando anche all’edilizia scolastica il “modello Genova”, ossia la procedura che sta consentendo in meno di due anni di inaugurare il ponte sul fiume Polcevera crollato il 14 agosto 2018.
Deroghe che, si legge sul Sole 24 Ore, consentono di non rispettare alcun termine per l’efficacia dell’aggiudicazione prima di procedere alla stipula dei contratti d’appalto né i vincoli di motivazione per la consegna d’urgenza dei lavori.
Contratti anche con ricorsi in pendenza
Inoltre, i contratti possono essere stipulati anche in pendenza di ricorso con contestuale istanza cautelare e degli esiti dei controlli successivi. È inoltre consentito procedere alla stipula del contratto anche in base alla proposta di aggiudicazione, senza attenderne l’approvazione formale, con condizione risolutiva espressa nel caso in cui sopravvenga interdittiva antimafia.
Viene inoltre ribadita la deroga all’obbligo di aggregazione dei comuni non capoluogo nonché di ricorso alle centrali uniche di committenza.
Affidamento degli appalti
Nei casi di procedure aperte per affidamenti di appalti fino alla soglia comunitaria (5.350.000 euro per i lavori) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 10 giorni dalla trasmissione del bando di gara.