Entro la metà di giugno potrebbe essere approvato dalla Camera il testo unificato, presentato il 17 maggio in Commissione dal relatore Girolamo Cangiano, dal titolo “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”.
A dare la notizia l’Associazione pedagogisti ed educatori italiani e ripresa dalle agenzie
Il pedagogista, recita l’articolo 1, “E’ lo specialista dei processi educativi che opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale”. Riguardo agli ambiti di lavoro, “il pedagogista può svolgere presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. Svolge attività didattica di ricerca e sperimentazione. Il pedagogista svolge, altresì, attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale”.
L’articolo 2 dice che è necessario “avere conseguito uno dei titoli di studio previsti e dettagliati nel testo, nonché l’iscrizione all’albo professionale e l’abilitazione mediante esame di Stato”, mentre l’articolo 3 lo definisce “un professionista operativo che svolge funzioni progettuali e consulenziali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica”.
Per esercitare la professione di educatore socio-professionale, “è necessario avere conseguito la laurea in scienze dell’educazione e della formazione classe L19, nonché il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi di cui dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. È altresì necessario aver conseguito l’abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui all’articolo 5, comma 2”.
L’articolo 5 istituisce da un lato l’albo professionale dei pedagogisti, dall’altro quello degli educatori professionali socio-pedagogici.
Seguono gli altri articoli esplicativi. In ogni caso sembra opportuno mettere ordine dentro questa categoria, degli educatori soprattutto, alquanto maltrattata.
L’articolo 11 contiene le “Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo”, sia relativamente all’albo dei pedagogisti, sia per quanto riguarda l’albo degli educatori professionali.
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