Cosa fa il coordinatore per l’educazione civica, considerando il fatto che la disciplina è trasversale? Ricordiamo cosa stabiliscono le linee guida ministeriali.
Innanzitutto va premesso che la trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline, come sottolineano le linee guida. L’educazione civica, cioè, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente una “valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio“.
E ricordiamo anche che la trasversalità significa corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe.
Detto questo, qual è il compito del coordinatore? Quali funzioni svolge? Come opera?
La legge 92/2019 stabilisce che per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento dell’intero percorso di educazione civica (il quale dovrà svolgersi in non meno di 33 ore annue).
Tale docente coordina quindi le diverse attività didattiche svolte da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe.
Tra i principali compiti del coordinatore ricordiamo quello relativo alla valutazione degli studenti. Infatti, sta al coordinatore rivolgersi ai docenti cui è affidato l’insegnamento di educazione civica, per acquisire elementi conoscitivi riguardanti gli alunni; e per formulare in sede di scrutinio una proposta di voto da inserire nel documento di valutazione.
La Legge infatti dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto di valutazioni periodiche e finali, sia per il primo ciclo che per il secondo ciclo.
I criteri di valutazione vengono deliberati preventivamente dal collegio dei docenti per le singole discipline e inseriti nel PTOF.
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi, ai risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.
Infine vale la pena precisare che sempre la legge 92/2019 stabilisce che per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti, salvo che la contrattazione d’istituto indichi diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
Su questi argomenti il corso La funzione delle figure di coordinamento, a cura di Anna Maria Di Falco, in programma dal 21 giugno.
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