Il 18 dicembre sulla ddl con delega al governo c’è stato il via libera all’educazione motoria nella scuola primaria. Il testo dovrà ora essere confermato in Senato.
Prima di tutto, bisogna sottolineare come le attività di educazione fisica alla scuola primaria non si svolgeranno in orario extracurricolare, come paventato in precedenza.
Inoltre, presso ogni istituto di istruzione primaria sarà costituito un gruppo di educazione motoria e sportiva formato dagli insegnanti di educazione motoria, con funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica dell’attività.
L’idea alla base dell’istituzione dell’insegnante specifico di educazione fisica alle elementari, è quella di inserire nelle scuole laureati in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattative o in Scienze e tecniche dello sport o in possesso di titoli di studio equiparati.
I primi 5 anni di sperimentazione
Per vedere in pianta stabile il progetto attivato, all’interno delle 130 mila classi italiane di scuola primaria, passeranno cinque anni, secondo le stime. Nel frattempo si svolgerà una fase transitoria.
Le lezioni saranno svolte da 12 mila nuovi docenti, da selezionare ed assumere con un concorso ad hoc.
Infine, è ovvio che le scuole dovranno dotarsi necessariamente di una palestra: ad oggi, tuttavia, la maggior parte degli istituti di scuola primaria non ne è dotata ed in molti casi la palestra di cui sono dotati non sono a norma oppure necessitano di interventi di manutenzione.
Alunni disabili
Nelle classi in cui siano presenti alunni disabili è comunque prevista la figura dell’insegnante di sostegno, che svolge funzioni di supporto all’insegnante di educazione motoria.
Stesso trattamento degli altri maestri
Lo stato giuridico ed economico dell’insegnante di educazione motoria sarà lo stesso di quello degli altri colleghi della primaria e l’orario di servizio dell’insegnante di educazione motoria sarà pari a ventidue ore settimanali, con un minimo di due ore di insegnamento in ciascuna classe.
Monitoraggio degli USR
Gli uffici scolastici regionali effettueranno un monitoraggio costante dello stato di attuazione della presente legge e trasmettono annualmente, entro il 30 settembre, i relativi dati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, nonché agli enti di promozione sportiva e alle associazioni sportive presenti sul territorio.