Sulla didattica a distanza questa testata riporta le esperienze concrete, fornisce i consigli ed esplora le varie difficoltà legate a questa nuova attività. Tuttavia c’è un aspetto non ancora approfondito che riguarda gli insegnanti di educazione fisica e scienze motorie.
Anche gli insegnanti di educazione fisica stanno provando in questo periodo a proseguire le attività didattiche a distanza, e non solo con spunti e lezioni teoriche: tramite videolezioni i docenti incentivano l’attività fisica in casa, in modo da mantenere un minimo di movimento in questo periodo di quarantena.
D’altronde, si tenta di dare seguito alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità che ha predisposto e diffuso un’apposita guida all’esercizio fisico da praticare a casa, dedicata ai ragazzi dai 12 ai 17 anni e che sottolinea che “l’esercizio fisico oltre ad aumentare lo stato di benessere generale, a migliorare la qualità del sonno e l’autostima, contribuisce a gestire lo stress e a reagire positivamente al senso di costrizione che la situazione attuale può generare. Inoltre, l’attività fisica, svolta a distanza in community
chat, permette di mantenere le relazioni sociali con i propri amici e di sperimentare un uso consapevole e corretto dei dispositivi tecnologici”.
Tuttavia sorgono alcuni dubbi: che succede se durante le esercitazioni pratiche i docenti o gli alunni dovessero infortunarsi?
Si tratta di un quesito specifico posto dalla Capdi & LSM, la Confederazione delle Associazioni Provinciali Diplomati Isef e Laureati in Scienze Motorie, al Ministero dell’Istruzione.
Per Capdi, infatti, “nella didattica in presenza gli studenti, pur non essendo lavoratori, sono assicurati per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche (sono assimilabili a queste tipologie le attività di scienze motorie e sportive) e di lavoro (alternanza scuola lavoro e PCTO).
“Si chiede pertanto, scrive la confederazione, di sapere se l’assicurazione INAIL, sia per i docenti che per gli studenti, possa essere o meno estesa all’attività didattica a distanza“.
Non solo: “Tutte le istituzioni scolastiche, oltre alla polizza obbligatoria INAIL, usufruiscono di polizze assicurative integrative per la responsabilità civile e per gli infortuni degli studenti, molto spesso stipulate a carico delle Regioni. Tali polizze prevedono la copertura solo per ogni infortunio che possa verificarsi durante l’orario scolastico e, comunque, durante l’orario in cui sia autorizzato l’accesso e la permanenza presso i plessi scolastici, oltre al cosiddetto rischio in itinere (tragitto casa -scuola e viceversa), alle visite scolastiche e ai viaggi d’istruzione. Si chiede di sapere se tali polizze possano coprire anche eventuali infortuni verificatisi durante lo svolgimento di esercitazioni pratiche di scienze motorie a distanza e se, nel caso di infortunio e in mancanza di copertura assicurativa, possano ricadere sul docente richieste risarcitorie o profili di responsabilità“.
Infine, Capdi chiede “di chiarire se, nel caso della didattica a
distanza, sussista o meno un qualche obbligo nell’impossibilità di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, che, in condizioni ordinarie è esteso a tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni”.
Nel frattempo sappiamo che il nuovo decreto scuola ha reso l’attività di didattica distanza obbligatoria, almeno fino alla fine dell’emergenza coronavirus. Sarebbe opportuno, pertanto, chiarire tali aspetti di un’attività che purtroppo fino ad oggi non prevede alcuna forma concreta di disciplina normativa per la scuola. E’ interessante capire infatti come disciplinare tale situazione degli insegnanti di educazione fisica.
A ben vedere, se ci pensiamo, i dubbi sollevati dalla Capdi possono essere estesi anche per tutte le attività di didattica a distanza. Pensiamo infatti, attività fisica dello studente o meno, quali possano essere le responsabilità dei docenti per quanto riguarda la vigilanza degli studenti. Per le attività in presenza il tutto è ben regolato. Ma per quelle a distanza come bisogna comportarsi?
E’ vero che il nuovo decreto scuola prevede che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione“. Ma i vuoti da colmare sono tanti. Specie dopo la ripresa delle attività didattiche in presenza, sarebbe necessaria una profonda riflessione su questi temi per regolamentare il tutto.
IL DOCUMENTO INTEGRALE DELLA CAPDI
IL TESTO DEL DECRETO SCUOLA QUI
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