La terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, con la sentenza 6844/2016, ha messo fine ad una lunga controversia tra una scuola media statale e un giovane che all’epoca dei fatti frequentava l’istituto.
In pratica l’insegnante e la scuola non hanno alcuna responsabilità se uno studente si fa male nel corso di una partita di pallone giocata nell’ora di educazione fisica, quando la partita in questione «non è in concreto connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili con il contesto ambientale» e con l’età dei ragazzi.
Il caso dello studente in questione era molto grave perché aveva riportato gravi lesioni all’occhio destro e, in seguito, gli era stata riconosciuta un’invalidità permanente del 30% e per questo la famiglia del ragazzo aveva denunciato la scuola, chiedendo un risarcimento del danno.
La Cassazione è stata chiarissima. «In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell’ambito di uno svolgimento do una partita – recita la sentenza – ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ. , incombe sullo studente l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l’illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l’onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno».
Nel caso particolare, poi, i giudici della Suprema corte si sono rifatti alla sentenza della Cassazione n.15321 del 2003: «In particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, se non è in concreto connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili con il contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco».
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I giudici hanno sottolineato, riporta Il Sole 24 ore, come risulti «infondato» il tentativo di ricondurre l’attività sportiva riferita al gioco del calcio nell’alveo di un’attività pericolosa, in contrasto con quanto già affermato in passato dalla Cassazione stessa che aveva più volte sottolineato l’aspetto ludico del calcio stesso. Né per i giudici supremi il pallone può essere considerato un mezzo pericoloso. Infine, quanto alla denunciata assenza dell’insegnate nel corso della partita, dal momento che l’incidente non è stato causato da «una complessiva situazione comportamentale che era degenerata o andata fuori controllo», la presenza o meno dell’insegnante era da considerarsi irrilevante perché l’insegnate stesso «non si sarebbe potuto frapporre tra il calcio e la vittima».
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