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Educazione motoria alla primaria, autorizzato contingente di 1740 posti per il 2023/2024. Flc Cgil contraria al provvedimento

É stato pubblicato sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, il DPCM con il quale si autorizza il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’anno scolastico 2023/2024, all’avvio della procedura di reclutamento per 1.740 posti di docente di educazione motoria nella scuola primaria. Ne dà notizia la Flc Cgil.

L’introduzione del nuovo insegnamento, è previsto per le classi quinte a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, dalle classi quarte a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria».

In attesa del vaglio degli organi di controllo, ancora non si conoscono i contenuti e le tempistiche di pubblicazione del bando; sembra certo, secondo le previsioni di legge, che al concorso accederanno i candidati con laurea magistrale specifica (LM 67, LM 68, LM 47 e affini), escludendo paradossalmente coloro che sono in possesso di diploma ISEF, tra i quali si contano tantissimi docenti di scuola primaria.

Il contingente di 1.740 posti, autorizzato per l’avvio della procedura concorsuale ai fini della copertura dei posti interi, corrisponde a meno del 40% del totale, destinando agli incarichi annuali 2665 posti derivanti da “spezzoni”, e aumentando quindi la precarietà del settore, senza risolvere le difficoltà di assegnazione di incarichi estremamente frammentati, aggravate dalla mancanza di chiarezza sulla valutazione del servizio svolto su tale insegnamento.

Il commento della Flc Cgil

“Nel ribadire la nostra contrarietà a un provvedimento che, a costo zero attingendo organico dal contingente dei posti comuni, prevede una modifica ordinamentale che orienta la scuola primaria verso il disciplinarismo e la frammentazione – spiega il sindacato – riteniamo importante, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, richiamare i chiarimenti forniti dallo stesso Ministero dell’istruzione, su nostra sollecitazione, con le circolari n. 2116 del 9 settembre 2022 e n.33071 del 30 novembre 2022 (iscrizioni). In particolare:

  • le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale nelle classi a 24, 27, 30; rientrano invece nelle 40 ore settimanali e vengono svolte in compresenza nel tempo pieno;
  • la frequenza delle attività di educazione motoria non è né opzionale né facoltativa;
  • le ore di educazione motoria da parte di docenti specialisti sono da considerarsi sostitutive delle ore finora affidate ai docenti di posto comune. Pertanto i docenti di posto comune non realizzano più attività di educazione fisica e, nei casi in cui esse siano aggiuntive, si ricavano ore da destinare ad altre discipline del curricolo obbligatorio;
  • il curricolo di educazione motoria, fino alla emanazione di specifici provvedimenti normativi, prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali per la disciplina “educazione fisica”;
  • i docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della classe quarta o quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. Ne deriva che essi partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno delle classi di cui sono contitolari;
  • il loro stato giuridico ed economico è equiparato ai docenti di scuola primaria;
  • i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria;
  • per l’attribuzione degli incarichi annuali e al termine delle attività (31 agosto e 30 giugno) si attinge dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049;
  • per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.

“La Flc Cgil, alla luce delle difformi applicazioni della norma registrate nel corso del primo anno di attuazione, ha invitato il Ministero a confermare le indicazioni contenute nelle note citate, affinché gli Uffici territoriali ne tengano conto nel corso dell’assegnazione degli incarichi che, per il prossimo anno scolastico, saranno ancora tutti a tempo determinato.  

Occorre innanzitutto che ovunque venga rispettata la norma contrattuale che prevede, per i docenti di scuola primaria, un orario di servizio settimanale costituito da 22 ore di didattica + 2 di programmazione, riconoscendo 1 ora di programmazione aggiuntiva ogni 1-11 ore di attività di insegnamento e 2 ogni 12 – 22 ore.

Inoltre, per quanto riguarda l’organizzazione delle attività e il  quadro orario settimanale, riteniamo che  l’espressione “non più di due ore settimanali” vada intesa come limite massimo e non come operazione al ribasso, che si debba evitare di ricondurre l’attività motoria all’interno del modello orario ordinario anche nelle classi a “tempo” normale per le quali la norma dispone che siano “aggiuntive”, e che si svolga in compresenza nelle classi a tempo pieno con l’insegnante di classe,  che si consideri sempre la durata dell’unità oraria di 60 minuti, considerando che nella scuola primaria non è prevista alcuna riduzione e, in ogni caso, tale soluzione richiederebbe la “restituzione” agli alunni del tempo sottratto e il recupero della frazione da parte del docente.

Rileviamo infine che l’avvio della procedura concorsuale avviene senza che si sia effettuato un monitoraggio sul primo anno di sperimentazione e sulle ricadute organizzative e didattiche del “nuovo” insegnamento che, a nostro parere, si è rivelato di difficile attuazione oltre che privo di visione e di respiro pedagogico“.

Redazione

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