Al via l’introduzione dell‘educazione motoria alla scuola primaria voluta dalla Legge di Bilancio 2022 (L.234 del 30 dicembre 2021), che fa da apri pista all’insegnante specializzato prima nelle classi quinte e poi, a regime, anche nelle classi quarte.
In fase transitoria, i posti per l’a.s. 2022/23 sono coperti da contratti a tempo determinato da assegnare a docenti precari collocati nelle graduatorie provinciali di supplenza di A-48 e A-49.
Di cosa deve occuparsi esattamente l’insegnante di educazione motoria? Anche su di lui ricadrà l’onere della programmazione settimanale? Sì, sarà obbligatorio e vincolante computare la programmazione nell’orario settimanale di attività di insegnamento del docente di educazione motoria, sia in caso di nomina su posto intero, sia per nomina su spezzoni.
Lo chiarisce il sindacato Flc Cgil, che ci ricorda che la stessa Legge di bilancio stabilisce che Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
Ne consegue che anche il docente precario, in questo anno scolastico 2022-2023, come l’ordinario insegnante di scuola primaria, sarà tenuto ad aggiungere al suo impegno 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica… così come dispone il Ccnl 2006 del 2009.
Su posto intero questo impegno si traduce in cattedre da 22 ore settimanali.
Il punto è che per forza di cose molti insegnanti di educazione motoria copriranno il fabbisogno delle scuole mediante accorpamento degli spezzoni tra scuole diverse, che – fa notare il sindacato di Francesco Sinopoli – “introduce implicitamente una non-normata categoria di COE nella scuola primaria”.
A questo proposito, la nota n. 28597 del 29/07/22 all’art.2 punto 3 – Disposizioni particolari per la scuola primaria, precisa:
“I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.
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