La legge di Bilancio 2022, approvata il 30 dicembre 2021, dal comma 329 al 338 si occupa del concorso di educazione motoria per la scuola primaria, specificatamente con l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 delle classi quinte e per l’anno scolastico 2023/24 per le classi quarte.
Il concorso si pone l’obiettivo di promuovere negli alunni “l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona“
Per tale insegnamento, la norma prevede che possano partecipare al concorso “i candidati forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria»
Il sistema di reclutamento per l’educazione motoria è il concorso ordinario, di cui siamo ancora in attesa del bando, anche se la disposizione di legge ha previsto già per l’anno scolastico 2022/23 un organico di 2.247 posti. Considerati i tempi ristretti per poter procedere a dare seguito alla procedura concorsuale, qualora non si dovesse arrivare in tempo con l’inizio del nuovo anno scolastico, si potrebbero utilizzare le graduatorie d’istituto per le rispettive classi di concorso, fermo restando l’inquadramento come personale del settore primario.
Possono partecipare alle procedure concorsuali gli aspiranti dei seguenti titoli:
– laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attivita’ motorie preventive e adattate»
– classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»
– classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita’ motorie»
– titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali
che abbiano, altresi’, conseguito 24 crediti formativi CFU, in ambito antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Il docente di educazione motoria nella scuola primaria e’ “equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non puo’ essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
In virtù di ciò, considerato che per contratto il docente di scuola primaria svolge un servizio pari a 22 ore di insegnamento (più 2 ore di programmazione settimanale) è quasi certo che un docente di educazione motoria non potrà svolgere servizio in un solo istituto, fino a un massimo di tre.
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