Il diritto-dovere di voto – ricordiamolo – è tutelato dall’art. 48 della Costituzione, che recita: Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
I cittadini, dunque, devono essere messi in condizione di potere esercitare il proprio diritto.
Su questi temi il nuovo appuntamento di Educazione civica della Tecnica della Scuola, con Michele Ainis.
Permessi non retribuiti e permessi retribuiti
La legge presuppone che il docente fuori sede provveda in tempo al cambio di residenza, così da potere essere inserito nelle liste elettorali vicine alla propria sede di servizio. Ecco perché, tendenzialmente, per esercitare il diritto di voto nella maggioranza dei casi si potrà usufruire di un permesso non retribuito.
Eppure un’eccezione c’è. Ne parla il sindacato di Francesco Sinopoli, Flc Cgil.
A chi spetta dunque il permesso retribuito per raggiungere il luogo di residenza dove è possibile esprimere la propria preferenza elettorale? Non a tutti. Il sindacato Flc Cgil spiega:
La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni; magari abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, ma non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Qualora ricorra la predetta circostanza, al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:
• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.
Permessi per i candidati
E chi fosse candidato nell’arena elettorale? Sempre Flc Cgil chiarisce quanto segue:
Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all’art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995, ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007 tuttora vigente.
Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato accede ai permessi retribuiti alle condizioni previste dall’art. 31 del CCNL 2016/2018.
Il personale a tempo determinato ha diritto ai permessi del CCNL, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.
Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa, condizione che, però, comporta la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.
Diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni di seggio
Quanto ai docenti o al personale Ata che si rendesse disponibile per le operazioni di scrutinio presso i seggi elettorali, Flc Cgil chiarisce:
Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche su supplenza breve) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l’attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) all’attività lavorativa “ordinaria”, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.