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Elezioni 2022, nelle scuole seggio elettorale come vanno considerate le assenze del personale scolastico?

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Si avvicina il voto. Domenica 25 settembre 2022 dalle ore 7.00 alle 23.00 le scuole seggio elettorale saranno abitate per un giorno dai cittadini italiani intenzionati a esprimere il proprio giudizio sull’operato dei partiti (qui i programmi scuola). Un appuntamento, quello elettorale, che comporta la chiusura di molti plessi per l’allestimento dei locali a partire dal pomeriggio di venerdì 23 settembre e fino al 26 settembre compreso. Scuole chiuse per tre giorni, quindi, tolta la domenica.

Quali conseguenze per il personale scolastico? Il sindacato Flc Cgil fa una rassegna delle varie situazioni in cui potrà trovarsi un docente o un collaboratore scolastico. “Qualora il personale scolastico non possa prestare la propria attività nella sede di lavoro perché inaccessibile – precisa il sindacato – così come disposto dagli organi competenti, si determina un’assenza pienamente legittima, non riconducibile ad alcuna tipologia di previsione contrattuale”.

“Tali assenze non vanno giustificate, non sono oggetto di decurtazione economica o di recupero, né imposte come ferie o considerate permessi retribuiti e rientrano a pieno titolo nel computo dei periodi utili ai fini dell’anno di formazione e prova e nella continuità del servizio su supplenza”.

I chiarimenti di Flc Cgil

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui l’intera scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell’edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino “esigenze di funzionamento”, ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.

Chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata nello stesso o in diverso comune, con mantenimento dell’apertura della sede centrale

In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale (tenendo conto che l’assegnazione di docenti e ATA ad una sede della scuola in comune diverso ha durata annuale), salvo non vi siano “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento”. Tale utilizzo deve essere in ogni caso regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi, ma non della sede centrale

Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale docente e ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. sostituzioni di assenti). I criteri di utilizzo del personale non possono essere decisi in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma regolati nel contratto integrativo di istituto per lo stretto necessario.

Chiusura di una parte dell’edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l’intero edificio scolastico per l’allestimento dei seggi, ma solo alcune aule e/o parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; c’è l’obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l’orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali.

Con l’apertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento. L’utilizzo del personale, non può essere stabilito in via unilaterale ma sempre regolato nel contratto integrativo di istituto.

Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dell’edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione e sovente con ingresso separato (esempio la primaria). Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l’esempio) con i docenti in regolare servizio, secondo l’orario programmato. Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e i docenti e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica. Anche in questo caso il dirigente, sempre con criteri definiti in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle succursali/sezioni aperte (ad esempio per il funzionamento provvisorio della segreteria in altra sede).

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia, la sanificazione e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell’Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti.

È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, tipo quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell’istituto.

In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).