Le elezioni del 25 settembre si avvicinano e diverse scuole sono state designate per la consultazione elettorale. La Flc Cgil fa chiarezza sui casi specifici che riguarderanno gli istituti coinvolti e con essi il personale in servizio.
Le votazioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si svolgeranno domenica 25 settembre dalle ore 7:00 alle 23:00 (in Sicilia si terranno anche le elezioni per il Presidente della Regione e l’Assemblea regionale siciliana).
Nel caso in cui l’intera scuola venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, Dsga, docente o Ata, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte. Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell’edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e Ata) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione.
Qualora ci sia la chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata nello stesso o in diverso comune, con mantenimento dell’apertura della sede centrale, sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e Ata in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorativa nella sede centrale salvo non vi siano “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento”.
Qualora ci sia la chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi, ma non della sede centrale, sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale docente e Ata non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. sostituzioni di assenti).
Qualora ci sia la chiusura di una parte dell’edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria, in questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; c’è l’obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l’orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali. Con l’apertura della presidenza e della segreteria il personale Ata resta in servizio per le esigenze di funzionamento. L’utilizzo del personale, non può essere stabilito in via unilaterale ma sempre regolato nel contratto integrativo di istituto. Qualora ci sia la chiusura di un piano o ala dell’edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione, le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non interessato con i docenti in regolare servizio, secondo l’orario programmato.
Qualora ci sia la chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate, nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e i docenti e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica.
Non può esserci alcun ricorso alla didattica a distanza nelle giornate di chiusura o semi-chiusura delle scuole/plessi e nemmeno in caso di sospensione delle lezioni, in quanto lo svolgimento della DAD (poi DDI) era stato espressamente disposto, a partire dal DPCM 4 marzo 2020, nello stretto contesto dell’emergenza pandemica ora terminata.
La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia, la sanificazione e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell’Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti.
È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, tipo quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell’istituto.
In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).
Per quanto riguarda eventuali impegni di docenti e ATA come scrutatori o presidenti di seggio si rinvia alla scheda sulle norme per i permessi elettorali in occasione delle elezioni.
Si precisa infine che, nelle diverse fattispecie sopra descritte, qualora il docente o ATA non possa prestare la propria attività nella sede di lavoro perché inaccessibile, così come disposto dagli organi competenti, si determina un’assenza pienamente legittima, non riconducibile ad alcuna tipologia di previsione contrattuale.
Tali assenze non vanno giustificate, non sono oggetto di decurtazione economica o di recupero, né imposte come ferie o considerate permessi retribuiti e rientrano a pieno titolo nel computo dei periodi utili ai fini dell’anno di formazione e prova e nella continuità del servizio su supplenza.
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