A distanza di ben nove anni dall’ultima volta, martedì 7 maggio, dalle ore 8 alle 17, si svolgeranno le votazioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.
Lo prevede l’O.M. 234 del 5/12/2023, alla quale è allegato anche il cronoprogramma degli adempimenti. L’appuntamento è molto importante per la scuola, innanzitutto perchè gli eletti potranno esprimere il loro giudizio sulle leggi e le decisioni che vengono adottate per l’istruzione pubblica. I votanti potenziali sono circa un milione, tra docenti e Ata, e nell’ultima tornata si recheranno all’urna scolastica tra gli 800 mila e i 900 mila.
Ricordiamo che il CSPI è formato da 36 membri:
Il CSPI rappresenta un organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione con compiti di fornire supporto al governo nelle materie di “istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale”.
Hanno diritto al voto i componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo (docenti, dirigenti ATA e educatori), sia di ruolo sia non di ruolo: per questi ultimi, però, a condizione che siano stati nominati successivamente alla data d’indizione delle elezioni e comunque entro il giorno antecedente le votazioni, e con contratto fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale qual termine delle lezioni.
Le votazioni per il rinnovo del Cspi si svolgeranno presso la scuola in cui si presta servizio o, per i dirigenti scolastici e il personale dei convitti e educandati, nelle sedi indicate dall’Ufficio scolastico regionale.
Di norma, in ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale (n. 1) che, per semplicità organizzativa coincide con la commissione elettorale di istituto; i plessi o le sezioni staccate/associate sono accorpati con la sede centrale.
La Commissione elettorale di istituto (di norma: seggio n. 1) è composta dal dirigente scolastico (o suo sostituto), 2 docenti e 2 unità di personale ATA.
Il seggio può avere anche una composizione diversa da quella della Commissione elettorale di istituto.
Solo ove strettamente necessario, è possibile definire ulteriori seggi assegnandovi un numero progressivo (es., n. 2) laddove, per ragioni logistiche/organizzative, la commissione elettorale di istituto (seggio n. 1) ritenga che la costituzione di unico seggio rischi di limitare e/o rendere più gravoso l’effettivo e pieno esercizio del diritto di voto. Di tale attività va reso conto all’interno dell’allegato 1 – parte prima, nella sezione “Fatti notevoli intervenuti – Osservazioni e reclami presentati – Varie”, predisposto dal seggio n.1/commissione elettorale d’istituto. Nell’ambito della definizione dei seggi va, inoltre, indicata l’attribuzione dei relativi elettori.
Questi gli adempimenti previsti per il 7 maggio:
Di seguito invece le operazioni previste per l’8 maggio:
Il seggio elettorale, che di norma coincide con la commissione elettorale di istituto, è composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente.
La commissione elettorale di istituto delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
Nel caso di impedimento permanente (es. dimissioni) di uno dei componenti va nominato un sostituto nella prima seduta utile.
Per la fase delle votazioni/scrutinio (7 maggio), se è assente il presidente, viene sostituito dallo scrutinatore/componente più anziano di età. Quest’ultimo integra il numero degli scrutinatori/componenti, chiamando ad esercitarne le funzioni uno degli elettori presenti. Allo stesso modo procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutinatori/componenti.
Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutinatori il seggio si insedia ugualmente con i componenti che sono presenti.
Non è possibile ridurre la durata di apertura del seggio, che deve essere garantita dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati i format posti in allegato all’Ordinanza ministeriale. Infatti, il formato Word dei suddetti file consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento dei dati in essi contenuti (ad esempio, nell’allegato 3 possono essere aggiunte le righe per completare l’elenco dei firmatari delle liste, ecc.).
Riportiamo di seguito le schede elettorali:
1. Scheda elettorale infanzia A4
2. Scheda elettorale primaria A3
3. Scheda elettorale secondaria I grado A3
4. Scheda elettorale secondaria II grado A3
5. Scheda elettorale dirigenti A4
7. Scheda elettorale lingua slovena A4
8. Scheda elettorale lingua tedesca A4
9. Scheda elettorale valle d’aosta A4
Per votare si deve esibire un documento di riconoscimento. Si può votare anche senza documento, ma in questo caso la persona deve essere riconosciuta da uno dei componenti del seggio oppure deve essere riconosciuta da un altro elettore del seggio provvisto di documento, oppure, ancora, deve essere riconosciuta da un altro elettore sprovvisto di documento ma a sua volta riconosciuto da un componente del seggio.
Il voto si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale insediata presso ogni istituzione scolastica. Le schede contengono le denominazioni delle liste presentate contrassegnate da specifico motto secondo l’ordine con cui le relative liste sono state presentate a livello nazionale.
Il voto si esprime contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista prescelta nella scheda elettorale.
Il numero delle preferenze esprimibili varia a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.
Le preferenze si esprimono indicando, nell’apposito spazio accanto al motto identificativo della lista, il cognome del candidato oppure il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.
Se si esprime solo la preferenza il voto è valido anche per la lista.
Le schede devono essere vidimate da almeno un componente del seggio successivamente alla trasmissione/pubblicazione delle stesse da parte della Commissione elettorale centrale. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate sono custodite in plichi sigillati.
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