Eccoci all’appuntamento settimanale con la rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Una serie di risposte alle domande poste dai lettori sulla questione delle “Elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali“.
DOMANDA n. 1
Quando saranno svolte le elezioni per votare i rappresentanti del Consiglio di Istituto e quelli del Consiglio di classe per l’anno scolastico 2021/2022?
RISPOSTA
Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267/95, 293/96 e 277/98. A riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2021 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.
DOMANDA n. 2
Quanti saranno i rappresentati che andranno a comporre il Consiglio di Istituto?
RISPOSTA
Il consiglio di Istituto delle scuole con meno di 500 alunni è composto da 14 membri (13 eletti e il dirigente scolastico di diritto), così suddivisi: 6 insegnanti, 6 genitori degli studenti, 1 Ata e il dirigente scolastico. Se la scuola ha più di 500 alunni, il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri, così divisi: 8 insegnanti, 8 genitori degli studenti, 2 Ata e il dirigente scolastico. Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.
DOMANDA n. 3
Se nelle elezioni dei rappresentati dei genitori e degli alunni di un Consiglio di classe si verificasse una situazione di parità di voti tra due o più genitori o alunni, come si procede per la proclamazione?
RISPOSTA
Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Così è specificato nell’art.22, comma 8, dell’OM 215 del 15 luglio 1991.
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