Domenica 26 gennaio 2020 si svolgeranno le votazioni per eleggere il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sia in Emilia Romagna che in Calabria. Si tratta di una consultazione a turno unico che interesserà la chiusura di alcune scuole o parti di esse, per gli adempimenti relativi all’insediamento dei seggi.
Nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.
Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell’edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione.
Qualora subentrino “esigenze di funzionamento”, ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.
In questo caso, segnala la Flc Cgil, sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale, salvo non vi siano “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento”. Tale utilizzo deve essere in ogni caso regolato nelcontratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.
Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale docente e ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. sostituzioni di assenti). L’utilizzo del personale non può essere deciso in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma regolato nelcontratto integrativo di istituto per lo stretto necessario.
Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l’intero edificio scolastico per l’allestimento dei seggi, ma solo alcune aule e parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; rimane l’obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l’orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali.
Con l’apertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento.
Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dell’edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione (esempio la primaria).
Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l’esempio) con i docenti in regolare servizio, secondo l’orario programmato.
Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.
Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e i docenti e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica.
Anche in questo caso il dirigente, sempre con criteri definiti in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle succursali/sezioni aperte (ad esempio per il funzionamento provvisorio della segreteria in altra sede).
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