Il 5, 6 e 7 aprile 2022 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanza Sindacali Unitarie (RSU), che interesseranno anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Recentemente l’ARAN ha pubblicato una circolare contenente chiarimenti in merito allo svolgimento delle procedure.
In proposito, la FLC CGIL ha pubblicato una serie di faq. Le riportiamo di seguito.
1.1 È possibile per il personale a tempo determinato candidarsi ed essere eletto?
Con il CCNQ del 9 febbraio 2015 per le modifiche all’ACNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nei comparti pubblici, è stata prevista l’eleggibilità del personale a tempo determinato con i seguenti vincoli:
1.2 Quanti sono i componenti la RSU da eleggere nei luoghi di lavoro?
Per definire il numero dei componenti da eleggere occorre fare riferimento al numero degli aventi diritto al voto alla data di indizione delle elezioni (31 gennaio 2022). Nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti la RSU sarà costituita da 3 componenti. Nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, sarà composta di ulteriori 3 componenti, ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200. Nelle amministrazioni di dimensioni superiori ai 3.000 dipendenti, la RSU è formata – in aggiunta – di ulteriori tre componenti, ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.
1.3 Quanti candidati si possono presentare per ogni lista elettorale?
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. Pertanto, laddove la RSU sarà composta di 3 componenti i candidati potranno essere al massimo 4, laddove la RSU sarà di 6 componenti i candidati potranno essere al massimo 8, e così via.
1.4 Chi può sottoscrivere la lista elettorale?
Tutti coloro che sono presenti nell’elenco degli elettori della sede in cui si vota, quindi anche i candidati (vedi FAQ 1.6)
1.5 Cosa succede se un lavoratore firma su più liste?
La firma su più liste è nulla. “Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta”. (Comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 4 della “Parte seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998).
1.6 Possono candidarsi i sottoscrittori della lista elettorale?
Sì, perché tale posizione non è prevista nell’elenco delle esclusioni indicate nell’ACNQ del 7 agosto 1998, salvo il presentatore della lista (vedi FAQ 1.8).
1.7 Chi presenta la lista?
Il presentatore della lista può essere un dirigente sindacale dell’organizzazione sindacale interessata o un elettore in servizio nella sede, delegato dalla stessa organizzazione (la delega deve essere allegata alla lista).
1.8 Il presentatore della lista per le elezioni delle RSU può essere anche candidato?
No, non sono titolari dell’elettorato passivo i presentatori di lista e i membri della Commissione elettorale (lo stabilisce il comma 4 dell’articolo 4 della “Parte seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998: “Non possono essere candidati chi ha presentato la lista né i membri della Commissione elettorale”).
1.9 Le firme di sottoscrizione della lista vanno autenticate?
No, va autenticata solo la firma del presentatore della lista che garantisce sull’autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista, a meno che nojn sia apposta in modalità digitale (vedi FAQ 1.20)
1.10 Come si autentica la firma del presentatore della lista?
La firma del presentatore di lista deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge. Può essere autenticata dal dirigente o da un suo delegato.
1.11 Per candidarsi bisogna essere iscritto ad un sindacato?
No, non c’è alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste si presenta.
1.12 C’è incompatibilità tra la candidatura e l’elezione a RSU ed essere componente del Consiglio di Istituto o responsabile di un servizio?
Nelle scuole non c’è sovrapposizione tra competenze del Consiglio di Istituto e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica pertanto non sussiste incompatibilità tra le due cariche.
Negli atenei e negli enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente, non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra l’incarico di responsabile di un servizio e quello di RSU.
1.13 L’incarico di collaboratore del dirigente scolastico o di collaboratore del direttore delle istituzioni AFAM è compatibile con la candidatura e la carica di RSU?
Non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra questi incarichi e il ruolo di RSU.
1.14 Il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della scuola è candidabile nelle liste RSU?
Sì, il DSGA può essere candidato, non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra questi incarichi e il ruolo di RSU, può sussistere solo una valutazione di opportunità.
1.15 Se è stata presentata una lista con un numero di candidati superiore a quello massimo cosa si fa?
Il regolamento non affronta questo caso specifico. L’intervento della sigla sindacale per decidere chi togliere dalla lista sarebbe configurabile come una sorta di regolarizzazione, ma la fattispecie non è prevista nell’elenco delle regolarizzazioni. Dunque, dovendo intervenire esclusivamente la commissione elettorale, gli unici criteri sarebbero sorteggio o esclusione dal fondo. Considerando che chi ha sottoscritto la lista ha proposto le candidature in un determinato ordine, il criterio più corretto dovrebbe essere quello di cancellare i candidati dal fondo fino a raggiungimento del numero massimo consentito.
1.16 Se un componente della commissione elettorale è assente per malattia può continuare a essere componente di commissione?
Il regolamento non affronta questo caso specifico, ma è abbastanza anomalo che possa continuare ad esercitare quel ruolo essendo assente dal posto di lavoro. In caso di assenza prolungata è opportuno nominare un altro componente in sua sostituzione.
1.17 Il presentatore di lista può essere anche componente della commissione elettorale?
Solo in alcuni casi eccezionali, come è scritto nella circolare ARAN n. 1 del 27 gennaio 2022: “Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell’amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici, benché sollecitate ad integrare la Commissione, abbia nominato il componente.”
1.18 È possibile che sia candidato personale che non è “fisicamente” in servizio alla data di inizio della procedura elettorale [31 gennaio 2022] (aspettative, malattia, maternità, ecc.)?
Sì, è possibile perché tale personale deve comunque essere presente nell’elenco degli aventi diritto predisposto dall’Amministrazione e inviato alle organizzazioni sindacali entro il 1 febbraio 2022. L’espressione “in servizio” non va interpretata nel senso letterale di norma utilizzato nella scuola, ma come essere in carico (“in forza”) a quella amministrazione.
1.19 È possibile presentare la lista tramite PEC?
Sì, è possibile inviare la firma tramite PEC. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore (presentatore di lista) può essere apposta in modalità digitale.
1.20 La firma digitale ha comunque bisogno di essere autenticata dall’Amministrazione?
No. La firma apposta in modalità digitale ne certifica senza ulteriori adempimenti l’autenticità.
1.21 Il personale del cosiddetto “organico Covid” va inserito nell’elenco degli elettori che le Amministrazioni devono consegnare alle OOSS che ne facciano richiesta?
Sì, il personale del cosiddetto “organico Covid” va inserito nell’elenco degli elettori che le Amministrazioni devono consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta, in quanto tale elenco viene predisposto in base alla situazione reale al 31 gennaio 2022. Dunque, anche questo personale concorre a determinare il numero di componenti RSU da eleggere.
2.1 Il personale assunto nel periodo compreso tra l’inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto al voto?
Sì, purché in possesso dei relativi requisiti e senza alcuna conseguenza su tutte le altre procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
2.2 Hanno diritto al voto i dirigenti scolastici incaricati?
I dirigenti scolastici, anche incaricati, non votano e non partecipano alle operazioni elettorali.
2.3 Il dipendente che è titolare in una sede ma utilizzato in un’altra, dove vota?
Nella scuola, il dipendente in utilizzazione o in assegnazione provvisoria ha diritto a votare nella scuola presso cui presta servizio alla data delle elezioni. Allo stesso modo, nelle istituzioni AFAM, il dipendente (docente o tecnico amministrativo) in servizio per comando, assegnazione provvisoria, utilizzazione in un’istituzione accademica, esercita il diritto di voto, dove presta servizio.
2.4 Dove vota il personale che ha l’orario articolato su più sedi?
Nella scuola, il diritto di voto si esercita in un’unica sede, pertanto il personale che ha l’orario articolato su più sedi vota solamente nell’istituzione scolastica che lo amministra (quella di titolarità, ovvero con più ore di servizio se è utilizzato o in assegnazione provvisoria). È compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse scuole in cui il suddetto personale opera.
2.5 Quando si vota per il rinnovo delle RSU?
Si vota nei giorni 5-6-7 aprile 2022.
2.6 Quali sono gli orari in cui si vota?
Gli orari di apertura del seggio vengono stabiliti dalla Commissione elettorale.
La Commissione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura tenendo presente la durata del servizio e la distribuzione dei lavoratori nei vari turni e relativi orari di servizio. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione. Gli orari dei seggi e la loro dislocazione sono portati a conoscenza degli elettori tramite avviso all’albo elettorale almeno 8 giorni prima della data prevista per il voto.
2.7 È possibile votare anche nelle sedi staccate?
La dislocazione dei seggi è decisa dalla Commissione elettorale; nel caso di sedi staccate la Commissione può decidere di istituire un apposito seggio nella sede staccata (in questo caso occorre preparare elenchi degli elettori suddivisi per seggio).
2.8 Da chi è composto il seggio elettorale?
La Commissione forma il seggio elettorale che è composto di un presidente e almeno due scrutatori.
Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con contratto a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, mentre gli scrutatori sono designati dai presentatori di lista entro il 2 aprile 2022 “Almeno 48 ore prima dell’inizio delle elezioni” (Comma 2 dell’articolo 7 della “Parte seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998).
2.9 Uno scrutatore può essere anche candidato alle elezioni?
No, possono essere designati scrutatori solamente gli elettori non candidati.
2.10 Il presidente e gli scrutatori possono operare durante il proprio orario di lavoro?
Presidente e scrutatori durante lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati in servizio e, quindi, sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni. “Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato” (Comma 3 dell’articolo 7 della “Parte Seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998).
2.11 Come si vota?
Il voto è segreto e personale. Si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale e firmate dai componenti del seggio. Le schede contengono le denominazioni delle organizzazioni sindacali secondo l’ordine con cui le relative liste sono state presentate. Il voto si esprime tracciando un segno (croce o simile) sul nome dell’organizzazione sindacale prescelta.
2.12 È possibile esprimere una o più preferenze per i candidati?
Si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista prescelta nelle sedi di elezione fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della medesima lista.
2.13 È possibile istituire seggi “volanti”?
Sì, se la commissione elettorale lo ritiene utile per garantire la massima partecipazione al voto.
2.14 Un componente della commissione elettorale può essere nominato anche come scrutatore?
Sì, non è esplicitamente escluso.
2.15 Chi ha diritto a votare (elettorato attivo)?
Hanno diritto al voto:
2.16 È possibile votare online?
No, purtroppo il voto on line non è in nessun caso consentito.
3.1 Quando si effettua lo scrutinio?
Lo scrutinio deve svolgersi per tutte le sedi di voto l’8 aprile 2022.
3.2 Come avviene l’assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti?
La Commissione elettorale acquisisce i risultati dello scrutinio e procede, con criterio proporzionale, alla ripartizione dei seggi alle varie liste (Regolamento articolo 17 comma 1).
Su questo sito metteremo a disposizione un semplice foglio elettronico (in formato .xls per Excel) per calcolare i seggi sulla base dei voti riportati.
Successivamente, la Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti in base alle preferenze ricevute dai singoli candidati. Per saperne di più.
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