Emendamenti decreto del “Fare”: lezioni private di Stato

In questo emendamento è scritto che a partire dall’anno scolastico 2013/2014, i docenti che intendono svolgere anche attività didattica privata, al di fuori del normale orario scolastico ed a esclusione degli alunni delle proprie classi, devono avvalersi delle strutture della propria o di altra istituzione scolastica.
L’emendamento continua con un altro comma dove è scritto che i competenti organi scolastici hanno il compito di fissare i criteri per l’accesso all’attività da parte dei docenti, fissandone i tempi e procedure, avendo cura di definire la prestazione, la relativa retribuzione oraria e la modalità di riscossione della stessa. Il docente è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa è detraibile dalle imposte. Il terzo comma di questo emendamento specifica che il docente devolve alla struttura scolastica per l’utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria e di quant’altro sia necessario per lo svolgimento della prestazione circa il 5% del proprio compenso. Ma come avviene il pagamento? A spiegarlo è il comma 4 dell’emendamento Buonanno, che spiega le modalità di pagamento. Questo avviene tramite mezzi che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell’importo. 
L’ultimo comma di questo emendamento diffida i docenti di svolgere l’attività libero professionale delle lezioni private, presso sedi diverse dalle istituzioni scolastiche, pena una sanzione pari ad una mensilità per ogni ora di lezione svolta e in caso di reiterazione dell’inadempienza per più di tre volte è prevista la decadenza dell’incarico e il licenziamento. Sanzioni pure per i dirigenti scolastici che non dovessero provvedere all’organizzazione di queste attività didattiche di insegnamento, per loro sarebbe prevista la decurtazione pari ad almeno il 20%, o nel caso grave di inadempienza, la destituzione dall’incarico. 
Questo emendamento non mancherà di suscitare grosse critiche nel merito di quanto è stato proposto. Si tratta di una vera e propria azione di forza, contro una categoria mal pagata e vessata da anni dalla politica di qualsiasi colore. Notiamo anche, da alcune cose scritte dal proponente dell’emendamento, una certa ignoranza nell’ambito della legislazione scolastica. Infatti è importante ricordare che il leghista Buonanno ignora completamente la legge n. 297/1994, che al Titolo I dedicato al personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, Sezione I, specificatamente all’art.508 sulle incompatibilità, c’è scritto che non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto. 
Nell’emendamento di Buonanno si escludono gli alunni delle proprie classi e non quelli dell’intero istituto dove il docente insegna. In questo articolo al comma 2 è scritta la norma che impone al docente che decidesse di fare lezioni private di informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza, il Ds, come è scritto nel comma 3, può vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Mi sembra che l’emendamento del leghista Buonanno, sia lacunoso e non tenga conto della normativa vigente. Un’altra domanda che ci poniamo è la seguente: “perché colpire i docenti in servizio e lasciare libertà assoluta ai docenti in quiescenza?”. 
Un emendamento del genere avvantaggerebbe i docenti in pensione, che da quanto si evince, potrebbero avere il mercato delle lezioni private al nero tutto per loro e senza rischiare alcuna sanzione.

Lucio Ficara

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