La presenza di amianto in edifici scolastici prevede la sua rimozione solo da parte di imprese incaricate rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Rispetto agli anni passati, il MIUR ha aumentato le risorse mettendo a disposizione degli Enti Locali i dovuti finanziamenti per progettare interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto, un materiale utilizzato come isolante e molto diffuso fino agli anni novanta quando poi ne è stato vietato l’utilizzo perché dannoso per la salute umana.
La rimozione dell’amianto comporta un alto grado di rischio per la salute, per cui bisogna prendere tutte le opportune precauzioni del caso, se non addirittura trasferire le attività didattiche altrove.
A tal riguardo un documento curato dal Dipartimento Igiene del Lavoro dell’Inail si sofferma proprio sul tema dei rischi e della prevenzione relativa alla presenza di amianto nelle scuole.
Questo lavoro indica che malgrado la normativa italiana abbia proibito (nel 1992) l’impiego e la produzione dell’amianto e dei materiali che lo contengono, “il rischio di esposizione a tale minerale permane tuttora, perché la maggior parte di questi materiali sono situati principalmente negli edifici pubblici e nelle scuole”.
Dopo aver ricordato che la contaminazione da amianto all’interno di un edificio dipende per lo più dalla friabilità e dallo stato di degrado del materiale contenente amianto (MCA), nel documento è contenuta una tabella che indica i principali prodotti contenenti amianto nelle scuole:
• ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti: fino all’85% di amianto (prevalentemente amosite spruzzata) e elevato potenziale di rilascio fibre;
• rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie: in tele, filtri, imbottiture in genere il contenuto di amianto è al 100%. Per altri rivestimenti in miscela al 6-10% con silicati di calcio. Elevato potenziale di rilascio fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto;
• prodotti in amianto-cemento (coperture, tramezzi, cassoni dell’acqua, canne fumarie): 10-15% di amianto (crisotilo e anfiboli). Rilascio possibile solo se abrasi, segati o deteriorati;
• pavimenti vinilici: 10-15% di amianto crisotilo. In questo caso il rilascio di fibre è improbabile.
Si ricorda che l’amianto è stato messo al bando dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, e la sua rimozione è oggetto del Titolo IX del TUSL, capo III, negli artt. 246-265. Infatti, è compito del datore di lavoro valutare “i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare” (art. 249, c. 1), nonché inviare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio (artt. 250 e 256, cc. 5 e 6).
La misurazione della concentrazione di fibre contenute nell’aria del luogo di lavoro va periodicamente monitorata e riportata nel documento di valutazione dei rischi. “Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore” (art. 254, c. 1).
L’art. 256, che si occupa del piano di lavoro, al c. 4 indica: “Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; (lettera così modificata dall’art. 118 del D.Lgs. n. 106 del 2009)
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
j) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
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