Le scadenze vengono prorogate e le restrizioni agli spostamenti delle persone fisiche imposte dall’emergenza sanitaria interessano lo svolgimento dell’attività di tali Commissioni
L’articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, integrato dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, commentato dalla circolare 16 aprile 2020, n. 10/E e convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2020, n. 27 dispone lo spostamento di alcuni termini del processo tributario dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 ed il modo di svolgere l’attività di tale processo in maniera da evitare assembramenti nei locali delle Commissioni tributarie.
Spostamento dei termini – I termini il cui inizio è avvenuto prima suddetto periodo di sospensione ma proseguono durante tale periodo sono differiti di 63 giorni. Tali termini sono i seguenti:
Non sono, invece, soggetti alla sospensione dei termini in argomento: a) i pagamenti delle rate successive alla prima relative alla conclusione del reclamo/mediazione; b) i pagamenti relativi alla conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs) ed alla conciliazione in udienza (art. 48-bis D.Lgs.), i quali – a differenza del declamo/mediazione – non si perfezionano con il pagamento, ma con la redazione del processo verbale (la conciliazione in udienza) e con la sottoscrizione dell’accordo (conciliazione giudiziale); c) gli atti cautelari; d) le rate della rottamazione delle liti fiscali pendenti.
Disposizioni antiassembramento – La normativa in commento prevede delle limitazioni di accesso ai locali delle Commissioni tributarie. Le principali sono sancite dal lettere a), f) ed h) del comma 7 del suddetto articolo 83. Tali lettere così recitano: << a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.>>
Salvatore Freni
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