Entro il 31 agosto 2018 i docenti dovranno ricevere i compensi del FIS: il facsimile per fare domanda
È utile sapere che l’anno scolastico termina giuridicamente ed economicamente il 31 agosto di ogni anno, per cui, previa informativa successiva ai sindacati, i Dirigenti Scolastici dovranno liquidare i compensi delle attività svolte durante l’anno scolastico e che vanno retribuite con il FIS (Fondo di Istituto). Ecco un facsimile di richiesta retribuzione FIS (il facsimile deve essere modificato a seconda delle attività svolte nelle singole scuole e ai contratti dei singoli Istituti)
ECCO COSA VIENE RETRIBUITO CON IL FIS PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Per questo anno scolastico 2017/2018 la retribuzione delle attività svolte dai docenti e dal personale scolastico da pagare con il Fondo di Istituto, è regolata dall’art.88 del CCNL scuola 2006/2009 che resta in vigore ai sensi del comma 10 dell’art.1 del CCNL scuola 2016/2018. È importante sottolineare che il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa previsto ai sensi dell’art.39 bis del CCNL scuola 2016/2018 sarà attivo a partire dall’anno scolastico 2018/2019.
Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto;
le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.84. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.29, comma 3 – lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del presente CCNL;
le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente- nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento;
la quota variabile dell’indennità di amministrazione di cui all’art.54 del presente CCNL spettante al DSGA nelle misure definite con la Tabella 9 di cui al CCNI del 31.8.1999;
compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF.
particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.