Così come riporta “Il Sole 24 Ore”, entro il 31 dicembre edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, esistenti alla data del 26 maggio 2016, dovranno adeguarsi a una serie di requisiti di sicurezza antincendio, già previsti dal Decreto ministeriale del 26 agosto 1992.
In base ai dati dell’Anci, oltre la metà degli edifici non è adeguata ai requisiti e di conseguenza è probabile che molti non potranno essere a norma neanche al termine di quest’anno.
Sono esentati dall’obbligo gli edifici già in possesso del certificato di prevenzione incendi (in corso di validità) o dove sia stata presentata la Scia per l’adeguamento (ex Dpr 151/2011). Mentre devono presentare la segnalazione certificata entro il 31 dicembre gli edifici per cui siano in corso lavori di adeguamento al Decreto ministeriale del 1992, con progetto approvato dai vigili del fuoco. Dal gennaio 2017 vi potranno essere sopralluoghi ispettivi.
Il percorso di attuazione per gli edifici che non sono in regola sul fronte antincendio è articolato in step, con misure da raggiungere
entro tre e sei mesi a partire dal 26 maggio scorso (quindi con due scadenze: 26 agosto e 26 novembre).
Gli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 (“Norme tecniche relative all’edilizia scolastica”) non sono invece soggetti ad altri requisiti, previsti per le altre strutture. Sono ad esempio quelli riguardanti le norme di comportamento al fuoco, la suddivisione in compartimenti e le prescrizioni per scale, ascensori e montacarichi, e il rispetto delle norme specifiche per tutte le tipologie di impianti e servizi tecnologici presenti nell’edificio.
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