Le Stazioni Appaltanti devono provvedere a:
- Trasmettere all’Anac, entro il 31 gennaio 2015, solo mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected], un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento previsto dall’art.1 comma 32 Legge 190/2012. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo PDF allegato (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto;
- Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 3 della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati aggiornate).
In pratica, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:
- la struttura proponente;
- l’oggetto del bando;
- l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l’aggiudicatario;
- l’importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
- l’importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni, poi, devono trasmettere in formato digitale tali informazioni all’Anac, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
A conferma dell’obbligo anche per le scuole di adempiere alla trasmissione all’Anac è arrivata la nota prot. 2351 del 22 gennaio 2015, con la quale sinteticamente il Miur dice che “In mancanza di un’espressa deroga per le istituzioni scolastiche, le stesse devono considerarsi destinatarie dei citati obblighi di pubblicità e comunicazione”.
Un chiarimento che, come spesso accade, è arrivato quasi a ridosso della scadenza, e che sembra quasi contraddire quanto il Miur aveva invece disposto un anno fa, quando lo stesso Ministero aveva condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con l’Anac la necessità di inserire nel Piano Nazionale Anticorruzione un apposito atto aggiuntivo con le indicazioni per l’applicazione delle norme anticorruzione alle scuole, ed invitando i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali ad astenersi da dare indicazioni alle scuole fino all’emanazione del citato atto aggiuntivo.
Ed è su questo punto che si sofferma la Flc Cgil, che chiede al Miur il ritiro della “solita nota “lava mani” che si conclude con il consueto richiamo alle “sanzioni previste in caso di mancato adempimento”.
La richiesta del Sindacato è che il Miur si faccia carico degli adempimenti previsti dalla norma che chiaramente non individua le scuole, che non hanno siti web istituzionali, come soggetti destinatari. “Chiediamo al MIUR di ritirare la nota della Direzione Generale del personale scolastico e di pubblicare sul proprio sito (magari nella sezione “Scuola in chiaro”) le informazione richieste dall’A.N.AC., dandone la relativa informazione all’Autorità”.