Con nota AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del 2 marzo 2021, l’Ufficio Scolastico Regionale chiarisce che in caso di errori nell’attribuzione delle supplenze da parte delle scuole, va riconosciuto il punteggio per il servizio prestato.
Della questione questa testata si è occupata più volte, evidenziando come nessuna disposizione preveda la non valutabilità del servizio in caso di errori delle scuole nell’assegnazione delle supplenze.
Il Direttore Generale dell’USR Toscana, Dott. Ernesto Pellecchia, nel diramare la nota, ha inteso precisare che “il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all’interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”.
Molte scuole erroneamente accompagnano alla risoluzione del contratto la precisazione che il servizio reso è valido ai soli fini economici, dunque non dà diritto ad alcun punteggio.
In realtà, né il DM n. 640/2017, né l’Ordinanza n.60/2020 prevedono tale conseguenza, in caso di errori della scuola.
Infatti, il D.M. n. 640/2017, che disciplina l’assegnazione delle supplenze al personale Ata, prevede la non valutabilià del servizio, in caso di “dichiarazioni mendaci”, oppure qualora il servizio sia stato reso in mancanza del prescritto titolo di studio.
Qualcuno, partendo dalle considerazione che la rettifica “ora per allora” del punteggio in graduatoria non avrebbe consentito l’assegnazione della supplenza al docente, ha ritenuto che in questi casi il servizio reso non darebbe diritto ad alcun punteggio (servizio prestato ai soli fini economici).
C’è da dire, però, che i docenti che prestano servizio nelle scuole paritarie non vengono assunti sulla base di una graduatoria.
Ciò nonostante, hanno pacificamente diritto al punteggio per il servizio prestato.
Riconoscere il diritto al punteggio a chi ha prestato servizio in una scuola paritaria (in cui la supplenza non viene assegnata sulla base di una graduatoria) e non riconoscere tale diritto al docente assunto da una scuola statale, solo perché si è verificato un errore da parte dell’Amministrazione nell’attribuzione della supplenza, rappresenterebbe un’ingiusta e irragionevole discriminazione per i docenti delle scuole statali, discriminazione oltre tutto non fondata su nessuna norma di legge.
La nota dell’USR Toscana fa dunque chiarezza sul punto, affermando espressamente che in casi di errori nell’assegnazione delle supplenze non occorre neppure avviare la procedura di conciliazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, facendo dunque chiaramente intendere che il punteggio deve essere riconosciuto “d’ufficio”, senza necessità di avviare alcun contenzioso.
Nella nota si precisa che le indicazioni impartite riguardano i casi in cui le rettifiche siano dovute a “cause non imputabili all’interessato”.
Dunque, non si applicano certamente ai casi in cui la risoluzione del contratto sia dovuta a dichiarazioni mendaci dell’interessato.
Qualche dubbio permane in caso di errore scusabile del docente nella compilazione della domanda, dovuto ad incertezze interpretative in ordine ai criteri di valutazione del servizio.
Per chi volesse approfondire la questione, https://www.tecnicadellascuola.it/errore-nellattribuzione-della-supplenza-spetta-il-punteggio
https://www.tecnicadellascuola.it/errore-nellassegnazione-delle-supplenze-e-diritto-al-punteggio
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