Con l’introduzione delle GPS (pubblicate direttamente come definitive), si sono moltiplicati i casi di erronea individuazione dell’avente diritto.
In questi casi, in genere le scuole procedono alla risoluzione del contratto e all’assegnazione della supplenza al docente che ne avrebbe avuto diritto.
Molte scuole, però, ritengono che il docente erroneamente assunto non abbia diritto all’attribuzione del punteggio.
In realtà, il mancato riconoscimento di un servizio può avvenire solo in mancanza di titolo di studio ovvero in caso di titolo falsificato.
L’annullamento e la risoluzione del contratto nel codice civile
Secondo l’art. 1458, “la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”.
Trattandosi di contratto di lavoro subordinato (dunque di un contratto ad esecuzione continuata o periodica) la risoluzione del contratto non può applicarsi in maniera retroattiva.
Alla stessa conclusione si perviene qualora si ritenga applicabile la disposizione prevista dall’art.2126 c.c.- (Prestazione di fatto con violazione di legge):
- La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa.
- Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Dunque, l’annullamento (o la risoluzione del contratto) fa salvo comunque il periodo in cui il servizio è stato espletato.
Secondo la giurisprudenza, l’art. 2126 si applica anche alle ipotesi di prestazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Cass. n. 991/2016; Cass. n. 10426/2014; Cass. n. 22320/2013).
Il contratto di lavoro quale contratto a prestazioni corrispettive
Non va peraltro dimenticato che il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive.
In cambio della prestazione di lavoro, il datore di lavoro nel campo scolastico è tenuto ad una controprestazione che non è costituita solo dalla parte economica (la retribuzione), ma anche dal riconoscimento del servizio ai fini dello scorrimento in graduatoria.
Ne sanno qualcosa i tanti docenti precari che accettano “spezzoni orari” anche di pochissime ore, pur di maturare il punteggio.
E, spesso, la scuola di servizio dista decine e decine di chilometri dal proprio domicilio, per cui il docente accetta la supplenza senza alcun tornaconto economico, essendo il compenso inferiore alle spese di viaggio.
Il tutto, al solo fine di maturare punteggio.
Sarebbe dunque del tutto ingiusto- oltre che privo di fondamento giuridico- non riconoscere il punteggio maturato per il servizio prestato, a causa di un errore della segreteria della scuola o di chi aveva il compito di valutare la domanda.