Importantissima vittoria per gli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi: disapplicato dal Tribunale di Frosinone l’algoritmo ministeriale laddove non ha rispettato il criterio meritocratico di cui all’art. 97 della Costituzione.
Disattese le doglianze del Ministero che ora dovrà risarcire i danni alla docente precaria che a causa degli errori della PA non ha lavorato!
Con sentenza recentissima il Tribunale di Frosinone ha disapplicato l’algoritmo ministeriale previsto dall’Ordinanza Ministeriale 112/2022.
In questo articolo avevamo spiegato cosa fare: https://www.ricorsiscuola.it/errori-attribuzione-delle-supplenze-da-gps-cosa-fare/ e la strada rimane quella del ricorso in Tribunale.
La controversia ruota attorno alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, conosciute come GPS. Queste graduatorie sono state istituite per gestire le assegnazioni di supplenze sia annuali che temporanee per il biennio 2022/2024. Le GPS sono state regolate dall’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 e dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 2022 e dalla successiva del 2023.
La sentenza in questione ha coinvolto una docente precaria che aveva presentato ricorso. La docente era regolarmente inserita nelle GPS con punteggio sufficiente per la stipula del contratto ma non le erano state assegnate supplenze secondo le sue preferenze. Invece, le posizioni vacanti erano state assegnate ad altri docenti con punteggi inferiori. Il Tribunale, senza esitazione, ha riconosciuto che la docente aveva diritto alla stipula di contratti a tempo determinato per le sedi indicate nella sua domanda e secondo l’ordine di priorità.
La docente, assistita dallo Studio B&Z “https://www.ricorsiscuola.it/”, aveva espresso le sue preferenze per varie sedi di lavoro, ma queste erano state assegnate ad altri insegnanti con punteggi inferiori. Ciò rappresentava una violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie, basate sul merito di anzianità e punteggio e dunque sul criterio meritocratico di cui all’art. 97 Costituzione. La mancanza di precedenze (l. 104 e l. 68/99) per gli altri insegnanti rendeva prioritario il criterio del punteggio più alto, il quale dovrebbe essere la base principale per l’assegnazione delle supplenze.
Così la sentenza del Tribunale ottenuta dagli Avvocati Bongarzone-Zinzi: “E’ dunque evidente che la ricorrente è stata illegittimamente pretermessa nella assegnazione delle sedi scolastiche, atteso che le sedi indicate sono state assegnate a docenti con un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente.
Dalla graduatoria depositata dalla parte ricorrente si evince poi che nessuno dei suindicati docenti hanno titoli di precedenza, trovandosi quindi nella medesima posizione della ricorrente, non avendo il MIM, rimasto contumace, evidenziato alcun elemento di segno contrario.
E’ pertanto evidente -sulla base delle prospettazione attorea e della documentazione in atti- la illegittimità dell’operato dell’Amministrazione Scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili indicate dalla ricorrente tra le sue preferenze a docenti con punteggio inferiore, e senza titoli di precedenza, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.a. ai sensi dell’art. 97 Cost..
E’ stato in particolare violato il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Tale principio infatti vincola l’Amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.”
La sentenza è una vittoria per la docente precaria, ma costituisce precedente importantissimo per la tutela dei diritti di tutti i precari vittime dell’algoritmo ministeriale.
Contatta lo Studio B&Z a mezzo email all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com indicando nell’oggetto: Errore algoritmo.
Ricordiamo che i precari possono aderire anche il ricorso per il recupero della Carta del Docente “https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-carta-docente-2022/” e della Retribuzione Professionale docente https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-retribuzione-professionale-dei-docenti-rpd/
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