Stanno giungendo le prime pronunce della giustizia, amministrativa e ordinaria, sull’emendabilità degli errori commessi dai docenti nella compilazione delle graduatorie, dovuti ad una modulistica di tipo informatico appena istituita e a volte scarsamente comprensibile.
Secondo il Ministero, una volta che il Sistema abbia attribuito il punteggio in fase di inserimento della domanda, tale punteggio non può essere più modificato.
E ciò, anche qualora si registrino palesi incongruenze e il docente interessato abbia prontamente segnalato l’errore riscontrato.
Sono passati quasi cento anni da quando il regista “visionario” Fritz Lang realizzava il film “Metropolis”, ambientato in un lontano 2026, in cui immaginava un mondo governato dai robot.
Siamo ormai vicini al 2026 e le “pre/visioni” del Regista sembrano realizzarsi, almeno per quanto riguarda il Ministero dell’Istruzione.
Non è certamente accettabile che – di fronte ad una palese incongruenza- non sia possibile l’intervento umano per rimediare all’errore della macchina, come avvenuto ai tempi del famoso ”algoritmo”, che assegnava le cattedre a docenti con minor punteggio.
Dopo appena qualche mese dalla pubblicazione delle GPS, stanno arrivando le prime “bacchettate” da parte della Magistratura.
E non mi riferisco solo alla pronuncia del Tribunale di Foggia (ordinanza del 2 gennaio 2021, riportata con grande spazio sui social e sui media di settore), che ha affermato il diritto del docente a vedersi riconosciuto il punteggio per i servizi già precedentemente dichiarati (e riconosciuti) nelle graduatorie d’istituto, benché non espressamente indicati nella domanda.
Anche il Giudice Amministrativo (Tar Lazio n. 2958/2021, CGAS n. 44/2021) sta intervenendo sempre più spesso sulla questione, censurando la posizione del Ministero.
In entrambe le decisioni in commento, si trattava di docenti che avevano inserito i servizi resi, ma -per puro errore materiale- avevano “spuntato” la casella “Valutazione Art. 15 comma 4”, comportante il dimezzamento del punteggio attribuibile per detti servizi.
Questo tipo di valutazione dimezzata si riferisce a servizi prestati nelle (allora) scuole parificate o private.
Nello stesso tempo, però, avevano correttamente indicato le scuole in cui avevano reso tale servizio, scuole che erano senza ombra di dubbio statali.
L’Amministrazione, pur di fronte alla segnalazione della docente interessata, aveva rifiutato di rivedere il punteggio “assegnato dal Sistema”.
Il Tar Lazio ha osservato che “la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all’amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato”.
“Pertanto, risulta illegittimo il comportamento dell’Amministrazione che, nonostante la richiesta rettifica del punteggio, ha omesso di valutare gli anni di servizio, posto che l’Amministrazione, doveva provvedere alla regolarizzazione della domanda presentata dalla ricorrente, provvedendo a calcolare il punteggio sulla base dei titoli di servizio effettivamente svolti”.
In senso analogo si è pronunciato il CGAS con Ordinanza n. 44/2021 che ha osservato che in questi casi non si tratta “di incompletezza della domanda (come eccepito dall’Amministrazione), ma di indicazioni contraddittorie dovute ad errore nella compilazione, agevolmente risolvibile attraverso l’esame dell’intero contesto delle dichiarazioni”.
L’organo di secondo grado della Giustizia Amministrativa ha inoltre ricordato come- avendo la ricorrente presentato tempestivo reclamo- “l’esame del reclamo avrebbe consentito di correggerne la posizione, non potendosi, al riguardo, condividere la difesa dell’Amministrazione, secondo la quale non potrebbero essere modificati i punteggi attribuiti dal sistema in fase di inserimento della domanda”.
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