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Esame di Stato 2019, ecco tutte le novità del momento

Con oggi, dopo il primo suono della campanella delle scuole della Puglia, tutte le Istituzioni scolastiche del Paese hanno iniziato l’anno scolastico 2018/2019, che prevede novità sull’esame di Stato. Gli studenti delle quinte classi secondarie di II grado, affronteranno l’esame di Stato 2019 con nuove regole e con un nuovo calcolo dei crediti scolastici.

Nuove norme esame di Stato 2018/2019

Nel d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, all’art.26 è chiarito che le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, ovvero le norme del nuovo esame di Stato, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.

Quindi con l’anno scolastico 2018/2019 ci saranno alcune novità in riferimento al nuovo esame di Stato.

Il nuovo esame avrà solo due prove scritte e un colloquio orale. Il voto finale resta sempre in centesimi, ma si darà maggior peso al percorso fatto durante l’ultimo triennio, infatti il credito scolastico inciderà fino a 40 punti, le 2 prove scritte incideranno fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.

Nel decreto milleproroghe, già approvato dalla Camera e adesso all’esame del Senato, sono state prorogate al 1° settembre 2019 alcune norme sugli esami di Stato previste nel d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017. Ai sensi dell’art.8 bis, comma 3 octies, sono stati prorogati di un anno, quindi non valevoli per l’anno scolastico 2018/2019, l’articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all’alternanza scuola lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

In buona sostanza con la proroga suddetta, lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola Lavoro da parte degli studenti non è più calcolato per l’ammissione agli esami di Stato 2018/2019, così come è avvenuto per l’anno scolastico 2017/2018. Questo vale, allo stesso modo, per i candidati esterni agli stessi esami di Stato.

Il milleproroghe ha anche prorogato i termini di applicazione del d.lgs. 62/2017 per quello che riguarda l’ammissione agli esami di Stato legata al fatto che gli studenti avrebbero dovuto “obbligatoriamente” sostenere, durante l’anno scolastico, la prova dei test INVALSI. Questo significa che per l’anno scolastico 2018/2019 non sarà obbligatorio, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del II ciclo, avere svolto, durante l’anno scolastico, i test Invalsi.

Nuove tabelle dei crediti scolastici e tabelle di conversione

Gli studenti delle classi quinte usciranno dagli scrutini finali con un credito finale che oscillerà da un minimo di 22 crediti scolastici su 40 ad un massimo di 40 su 40.

Mentre per il credito della classe quinta, come prevede l’allegato A del d.lgs. 62/2017, si potranno avere da un minimo di 7crediti scolastici ad un massimo di 15, per i due anni precedenti, terza e quarta secondaria di II grado, a cui è stato già assegnato un punteggio in venticinquesimi, è stata creata una tabella di conversione.

Gli studenti che in terza e quarta hanno accumulato 6 crediti ne avranno assegnati 15, con 7 ne avranno 16, con 8 ne avranno 17, con 9 ne avranno 18, con 10 ne avranno 19, con 11 ne avranno 20, con 12 ne avranno 21, con 13 ne avranno 22, con 14 ne avranno 23, con 15 ne avranno 24 e con 16 ne avranno 25.

Lucio Ficara

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