L’O.M. 55 del 22 marzo 2024 nel regolamentare gli esami di stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione all’art. 24, nel rispetto del diritto all’istruzione dei soggetti disabili, detta le regole e le modalità con cui i suddetti soggetti sono ammessi agli esami.
Fra i compiti del consiglio di classe in merito agli alunni disabili rientra quello di stabilire la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o no, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
Il consiglio di classe ha il dovere di fornire la documentazione alla commissione d’esame dalla quale si evincono le attività svolte, le valutazioni effettuate e l’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione al fine di predisporre una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo – didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.
Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame per i soggetti disabili, il presidente della commissione, sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe e acquisito il parere della commissione nomina il docente di sostegno ed eventuali altre figure di esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.
Qualora le prove d’esame previste per gli alunni disabili dovessero essere di valore equipollente, allo studente è rilasciato il titolo di studio conclusivo del secondo ciclo d’istruzione senza che in esso sia fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti
Qualora in un’istituzione scolastica dovessero essere presenti agli esami di stato alunni non vedenti, sarà cura della direzione richiedere al Ministero, il quale provvede a inviare le prime due prove in codice Braille; mentre per i candidati disabili che non conoscono il codice Braille, si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
Fra i compiti della commissione d’esame rientra la possibilità di assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità sempre nel rispetto al calendario degli esami stabilito. Eccezionalmente, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.
La prova orale per gli alunni disabili, si svolge a partire dall’analisi del materiale predisposto precedentemente in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.
Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale assegnando fino a un massimo di venti punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI.
Sarà compito della commissione indicare esclusivamente nell’attestazione l’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti. La suddetta attestazione non va indicata né nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Per le prove scritte per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di riferimento, un apposito plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l’amministrazione centrale, con le modalità che saranno comunicate da parte del ministero.
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