Con la Nota del 9 maggio 2018 n. 7885, il Ministero dell’istruzione (da cui attingiamo la notizia) fornisce ulteriori indicazioni e precisazioni in merito allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, facendo seguito alla Nota del 10 ottobre 2017 n. 1865.
La prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera deve essere svolta in un’unica giornata ed è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento dell’inglese o della lingua italiana. La commissione d’esame deve stabilire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, quali, ad esempio, la previsione di un congruo intervallo temporale tra le due sezioni che compongono la prova stessa ed eventuali sussidi ammessi, ferma restando la previsione di eventuali tempi aggiuntivi e strumenti compensativi già individuati per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e il Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2017 n. 741, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fanno esclusivo riferimento ai candidati con disabilità certificati ai sensi della Legge 104/1992 e con disturbo specifico di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi come supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc., o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Solo per gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Per gli alunni con DSA esonerati dall’insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.
Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l’esame con voto finale non inferiore a 6/10 non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
Per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge n. 104/1992 e della Legge n. 170/2010, non sono previste misure dispensative né gli strumenti compensativi, ma la commissione, nell’individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata, in sede di riunione preliminare.
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