Test a risposta multipla
Una nostra lettrice ci pone una domanda interessante:” Se un dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo non può svolgere la funzione di Presidente di Commissione degli esami di Stato della secondaria di I grado, può essere sostituito dal suo collaboratore di ruolo alla primaria e senza laurea?”.
Nel decreto ministeriale 5 marzo 2019, n. 183, c’è stato il proposito normativo di regolamentare gli elenchi regionali dei Presidenti di commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. A tal proposito è stato modificato il comma 4 dell’articolo 4 del vecchio DM 741/2017 inserendo la tale specificazione: “In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Pertanto, è letteralmente scritto nella nota Miur 5772 del 4 aprile 2019, in caso di assenza o impedimento o reggenza del dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di presidente della commissione d’esame per il primo ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.
Questo significa che anche un collaboratore del Ds, nominato ai sensi dell’art.25 del d.lgs. 165/2001, ma di ruolo alla scuola primaria di un Istituto Comprensivo, può essere individuato come sostituto del Dirigente scolastico nella funzione di Presidente agli esami di Stato della secondaria di primo grado.
Per quanto suddetto, il sostituto del dirigente scolastico in qualità di Presidente di commissione degli esami di conclusione del percorso del I ciclo, in base alle nuove disposizioni introdotte per l’anno scolastico 2018/2019, non deve necessariamente appartenere al ruolo della scuola secondaria. Così, ad esempio, negli istituti comprensivi il ruolo di Presidente di Commissione potrà essere svolto anche da un insegnante di scuola primaria. In questo ultimo caso, essendo i titolari della primaria non tutti laureati, il Presidente sostituto potrebbe anche essere, a rigore di norma, un docente non laureato della scuola primaria che sia uno tra i due primi collaboratori del DS.
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