Per il momento delle ordinanze ministeriali su esami di Stato e valutazione finale degli alunni si conoscono solo le bozze, ma la strada sembra ormai tracciata e qualche commento si può già fare.
Intanto un dato appare ormai certo: tutti gli alunni della primaria e delle prime due classi della secondaria di primo grado saranno ammessi alla classe successiva, anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 62/2017.
Una norma dell’OM stabilisce che “gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione”.
Per questi i docenti della classe sono tenuti a predisporre un apposito piano di apprendimento individualizzato che dovrà contenere “gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”.
L’ordinanza prevede la possibilità di non ammettere l’alunno alla classe successiva, ma si tratta di una eventualità del tutto particolare, chiarita nel comma 7 dell’articolo 3: “Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva”.
La bozza dell’OM sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo mette invece in evidenza un dato che finora era rimasto piuttosto sotto traccia: l’articolo 7 dell’ordinanza prevede che, “in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza” e aggiunge che “le valutazioni conseguite nelle singole discipline, anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi, sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/2020”.
Lo stesso articolo chiarisce che il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale in decimi tenendo conto del documento di valutazione elaborato al termine dello scrutinio, oltre che della valutazione dell’elaborato conclusivo nonché del percorso scolastico triennale.
“La valutazione finale – si legge ancora nell’OM – terrà conto dei casi di mancata trasmissione dell’elaborato ovvero di mancata presentazione orale dello stesso”.
E per concludere: “L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi”.
Se ne deduce, insomma, che il punteggio di 6 decimi non è affatto garantito e ci potranno dunque essere casi, seppure sporadici, di alunni che non riusciranno a conseguire il diploma di terza media.
Questo è ciò che prevede la bozza dell’ordinanza che però deve essere ancora esaminata dal CSPI che avrà tempo fino alla prossima settimana per esprimere il proprio parere.
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