L’anno scolastico 2018/2019 è l’anno in cui cambia l’esame di Stato della scuola secondaria di II grado. Il punteggio prevede fino a 40 punti di credito scolastico attribuiti dai Consigli di classe degli ultimi tre anni di scuola e fino a 60 punti attribuiti dalla Commissione di esame per le due prove scritte e il colloquio orale.
Come definito dalla nota Miur del 4 ottobre 2018 sulle prime indicazioni operative degli esami di Stato 2018-2019, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito. Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia. Il punteggio di credito scolastico oscillerà tra un valore minimo di 22 punti a un massimo di 40, e dovrebbe essere esposto nel tabellone di ammissione agli esami di Stato. A questo punteggio verrà aggiunta la somma dei punteggi delle tre prove, due scritte e una orale, degli esami di Stato.
A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle due prove scritte e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato.
La commissione d’esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle due prove previste ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 17 del d.lgs. 62/2017, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d’esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove. L’esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all’albo dell’istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di sessanta centesimi.
La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti. La commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame. L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Nel decreto milleproroghe sono state prorogate al 1° settembre 2019 alcune norme sugli esami di Stato previste nel d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017. Ai sensi dell’art.8 bis, comma 3 octies, sono stati prorogati di un anno, quindi non valevoli per l’anno scolastico 2018/2019, l’articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all’alternanza scuola lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
In buona sostanza con la proroga suddetta, lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola Lavoro da parte degli studenti non è più calcolato per l’ammissione agli esami di Stato 2018/2019, così come è avvenuto per l’anno scolastico 2017/2018. Questo vale, allo stesso modo, per i candidati esterni agli stessi esami di Stato.
Il milleproroghe ha anche prorogato i termini di applicazione del d.lgs. 62/2017 per quello che riguarda l’ammissione agli esami di Stato legata al fatto che gli studenti avrebbero dovuto “obbligatoriamente” sostenere, durante l’anno scolastico, la prova dei test INVALSI. Questo significa che per l’anno scolastico 2018/2019 non sarà obbligatorio, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del II ciclo, avere svolto, durante l’anno scolastico, i test Invalsi.
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