Ogni consiglio di classe, nel rispetto della legge n. 241/1990 e delle norme vigenti sull’esame di Stato (O.M. n. 41/2012 art. 2 c.4-5), per la valutazione finale adempie pienamente al suo compito con l’attribuzione del punteggio numerico utilizzando tutta la scala da 1 a 10 e con l’assegnazione del credito scolastico per ciascun candidato.
Il numero difatti descrive in forma sintetica ma eloquente l’applicazione dei criteri di correzione e valutazione deliberati dai docenti del CdC e riferiti al Pof dell’istituto, approvato dal collegio dei docenti. Mentre per i non ammessi all’esame l’O.M. n. 41/2012 art. 2 comma 4 obbliga il CdC a verbalizzare le delibere “puntualmente motivate”, col comma 5 si lascia libertà di formulare o meno giudizi scritti: “Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina – o gruppo di discipline – valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione”. Infatti “i voti e i punteggi sono giudizi espressi in numero quando scaturiscono da una griglia di criteri di valutazione delle prove”(Cfr. Decr. del Consiglio di Stato n. 187 del 12/01/2000).
Come tutti sanno, il voto dell’esame di Stato risulta da una somma matematica di: credito triennale (25/25), prove scritto-grafiche (45/45), colloquio (30/30) ed eventuale incremento finale di punti 5/5 sempre all’interno dei 100/100 totali. Fin qui: “Elementare, Watson!”. Però nella normativa scolastica sull’esame di Stato ci sono degli articoli che fanno a pugni con i calcoli matematici perché vanno oltre i numeri e le proporzioni.
1. Se un CdC ha assegnato giustamente un credito triennale di 12 punti su 25, cioè con media annuale uguale a 6.00, sta ammettendo un candidato con “giudizio” di sufficienza. Però la proporzione matematica ci dice che 12 sta a 25, come 4 sta a 10. E allora? Dodici punti di credito totale significano grave insufficienza nella preparazione. E’ un limite del sistema delle tabelle di assegnazione del credito o sono i docenti a cadere in un tranello di trasformazione della media dei voti nei punti di credito?
2. Dice l’O.M. n. 41/2012 all’art. 15 comma 5 che: “La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10”. Eppure la sufficienza matematica in decimi (6/10) in proporzione a 15/15 corrisponde correttamente a 9/15. Il Ministro invece ordina di mettere da parte i calcoli e assegnare 10 punti su 15 alla prova valutata sufficiente!
3. Anche per il colloquio le cose (i numeri) vanno a favore dei candidati. “La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20” (art. 16 comma 8). La sufficienza proporzionale numerica in trentesimi dovrebbe essere 18/30, mentre il Ministro impone di assegnare 20 punti su 30 a chi sostiene un colloquio di sufficienza!
Diceva un “vecchio” preside ai suoi docenti: “Chiudete il registro e proponete la vostra valutazione numerica”. I voti e punteggi scolastici, insomma, non possono ridursi ad un’asettica operazione numerica e media matematica, perché la valutazione tiene conto di molte variabili: del livello di partenza e dell’apprendimento raggiunto, della significativa partecipazione all’attività didattico-culturale, dell’impegno nel lavoro scolastico e il rispetto delle scadenze… Difatti il comma 4 dell’art. 11 del D.P.R. n. 323/1998 avverte: “(L. 425, art. 5, comma 1 e Regolamento) Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento”. Ma quanti CdC hanno integrato i punti di credito oltre la tabella di riferimento alla media dei voti? Altro che matematica! Meditate commissari, meditate!
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